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L’INPS, con il Messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, ha informato che dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare istanza di accesso all’esonero contributivo del 100% per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale.
L’incentivo è però autorizzato, ad oggi, limitatamente all’anno 2021.
L’applicazione dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni che avverranno nel 2022 è pertanto subordinato ad una nuova autorizzazione della Commissione Europea.
La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e le stabilizzazioni di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022, è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, purché sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Vi sono da tener presenti anche i requisiti soggettivi, in sostanza ci si riferisce “donne lavoratrici svantaggiate”, come disposto dall’articolo 4, commi da 8 a 11 della Legge n. 92/2012.
In particolare:
Al fine di individuare i soggetti che potranno consentire la fruzione del bonus occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall’articolo 4, c. da 8 a 11, della L. n. 92/2012.
Pertanto, l’esonero contributivo potrà applicarsi nei confronti delle lavoratrici con i seguenti requisiti:
Per essere considerata priva di un impiego regolarmente retribuito, la lavoratrice non deve aver svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata superiore a sei mesi, ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa che abbia prodotto un reddito annuo superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo da cui sia derivato un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Si tratta in sostanza di lavoratrici “svantaggiate” come definite dal D.M. del 17 ottobre 2017, ossia che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Ad ulteriore chiarimento rispetto alla Circolare n. 32/2021, l’INPS precisa che l’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate non è compatibile con l’incentivo per l’assunzione di giovani under 36 previsto dall’art. 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Andrea Fiumi, consulente del lavoro