Alla luce delle recenti previsioni normative in materia di Green Pass, come ormai noto, i lavoratori sprovvisti di certificazione verde non possono svolgere la propria attività lavorativa e tale impossibilità si traduce in una assenza ingiustificata che perdura fino alla presentazione della certificazione oppure fino al 31 dicembre 2021.
Ciò comporta che, per i suddetti periodi, oltre a non percepire la retribuzione, il lavoratore non sia in grado di maturare ferie e permessi e neppure mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Non solo: lo stesso non potrà percepire le eventuali indennità legate alle sue mansioni né la quota del premio di produttività che si basi sul criterio della presenza in servizio e non saranno neppure corrisposti i buoni pasto per i giorni di assenza. Tali periodi, inoltre, non vengono considerati nemmeno ai fini dell’anzianità di servizio.
Come anticipato, l’assenza ingiustificata comporta delle ripercussioni anche sull’istituto della tredicesima mensilità.
Questa consiste in una mensilità aggiuntiva alle dodici ordinarie dell’anno, da erogare ai lavoratori subordinati: i diversi contratti collettivi ne stabiliscono misura e modalità di calcolo.
Nella maggior parte dei casi, l’ammontare della tredicesima è pari a circa una mensilità per il personale con “retribuzione mensilizzata” e ad un numero definito di ore per i lavoratori con paga oraria. L’ammontare varia a seconda della retribuzione lorda e del periodo di tempo lavorato; il periodo di riferimento è l’anno solare che si conclude nel mese di erogazione, con maturazione di un dodicesimo al mese. Infatti, la tredicesima matura nei dodici mesi precedenti all’erogazione, tramite ratei che consistono nell’equivalente in denaro delle mensilità lavorate dal dipendente. La tredicesima piena verrà erogata solo se il dipendente ha lavorato tutti i dodici mesi precedenti; in caso contrario saranno corrisposti tanti dodicesimi di mensilità quanti sono i mesi lavorati.
La tredicesima mensilità matura anche in caso di assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo matrimoniale, riposi, ferie e permessi, festività nazionali e infrasettimanali.
Tale mensilità aggiuntiva non matura, invece, in caso di congedo parentale, permessi non retribuiti, aspettativa non retribuita, assenza ingiustificata, malattia del bambino, aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionale.
La contrattazione collettiva può altresì prevedere la possibilità di liquidare mensilmente la quota di tredicesima maturata e, in questo caso, il datore di lavoro dovrà esporre in ciascun cedolino il rateo corrisposto, nel rispetto delle regole di maturazione previste dal contratto collettivo applicato. Sarà necessario inoltre calcolare correttamente quanto erogato al lavoratore cosicché la somma delle dodici rate liquidate in corso d’anno corrisponda esattamente a quanto sarebbe spettato al lavoratore in caso di erogazione nell’unica soluzione prevista dalla contrattazione collettiva.
Con questo sistema collide l’istituto dell’assenza ingiustificata, il quale, oltre ad impedire la percezione della retribuzione del mese, inibisce anche la corresponsione di ogni altro compenso o emolumento di natura retributiva.
Si è detto che la tredicesima matura solo sui mesi di lavoro effettuati dal dipendente: è quindi necessario comprendere cosa si intenda per “mese lavorato”.
Nella maggior parte dei contratti collettivi viene previsto che, ai fini della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva, si debba considerare come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Alla luce di ciò emerge come, nel caso in cui l’assenza ingiustificata non superi i quindici giorni, per quel mese il lavoratore maturerà l’intero rateo di tredicesima e avrà diritto alla liquidazione dello stesso.
Diversamente, qualora l’assenza ingiustificata si protragga oltre i quindici giorni, il lavoratore non maturerà, né quindi avrà diritto, alla liquidazione intera del rateo.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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