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Con il Messaggio 4079/2021, l'INPS ha fornito istruzioni in merito alla rioccupazione dei percettori delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL mediante contratto a termine di breve durata.
Non ci sarà perciò interruzione dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di contratti brevi in agricoltura. La misura di promozione del lavoro agricolo prevista dal Decreto Rilancio 2020 e rinnovata dal Decreto Sostegni-bis resta infatti confermata fino al termine dello stato di emergenza che attualmente è fissato al 31 dicembre 2021, ma che con ogni probabilità subirà un’estensione.
Per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 94 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che i percettori di ammortizzatori sociali, nonché delle indennità NASPI e DIS-COLL e del reddito di cittadinanza, possono stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori ai trenta giorni, rinnovabili per ulteriori trenta giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di reddito di 2.000 euro annui per:
L’Istituto precisa, pertanto, che il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC-com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti, come sarebbe ordinariamente previsto negli altri casi.
L’INPS ha chiarito, in merito alla contestuale percezione di NASPI e DIS-COLL, che le indennità di disoccupazione non subiscono la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione e neppure la riduzione dell’importo.
I trenta giorni di durata concessa per i contratti si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. Quindi, l’interessato deve comunicare all’Istituto, attraverso la trasmissione del modello NASPI-Com, le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, ha prestato attività lavorativa.
Va infine precisato che, in caso di superamento dei suddetti limiti, riferiti agli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza, troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente alla somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti.
Si fa presente altresì che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASPI è utile ai fini dei requisiti per l’accesso e ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro