È legittimo tramutare in CIG-COVID eventuali periodi di ferie già programmati e concessi al lavoratore.
Con la Nota n. 1799 del 23 novembre 2021, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) fornisce importanti chiarimenti sull’ammissibilità della trasformazione delle ferie già programmate in periodi di cassa integrazione COVID-19, scelta che il datore di lavoro può compiere, anche in maniera unilaterale.
L’INL, infatti, nella Nota n. 1799/2021, giunge alla conclusione che, in caso di sospensione totale dell’attività̀ lavorativa, dunque nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.
Nel caso di sospensione totale dal lavoro, quindi, viene meno la necessità per il lavoratore di godere di ore di riposo psico-fisico cui è preordinato il diritto alle ferie. Il Ministero stabilisce, perciò, che in caso di totale cassa integrazione, le ferie maturate e non godute prima della sospensione del lavoro, siano posticipate alla ripresa dell’attività produttiva.
Caso diverso è quello di CIG parziale, rispetto alla quale deve comunque essere garantito al lavoratore il recupero psico-fisico correlato all’attività̀ svolta, sebbene in misura ridotta.
Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia solamente ridotto, il differimento delle ferie maturate non è ammissibile, in quanto sono comunque in essere le condizioni che stanno alla base del diritto del lavoratore di godere di giorni di riposo.
Infine, un punto da rilevare è quello relativo al pagamento dei contributi di previdenza sociale relativi alle ferie non godute.
L’INPS prevede che il termine per il pagamento delle ferie non godute sia di 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione delle ferie oppure a quello stabilito dal contratto.
In realtà, l’Istituto ammette anche casi particolari che comportano la sospensione dell’obbligo contributivo delle ferie non godute. Tra questi, la sospensione del rapporto lavorativo come malattia, maternità e cassa integrazione che determinano la conseguente sospensione del computo dei 18 mesi entro cui deve avvenire il pagamento dei contributi sulle ferie non godute
Il termine per tale adempimento inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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