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Il D.L. n. 172/2021 ha introdotto diverse novità tra cui la nuova disciplina del Green Pass rafforzato o super Green Pass.
Questa e le altre previsioni introdotte dalla norma mirano ad evitare una possibile quarta ondata e tutte le spiacevoli conseguenze economico sociali annesse, tra cui le ormai note limitazioni e sospensioni di attività. Tramite il suddetto nuovo strumento, in particolare, l'accesso ad alcune attività viene limitato ai soli soggetti vaccinati e/o guariti dal COVID-19 e non più anche ai possessori di tamponi con esito negativo.
Il super Green Pass è infatti la certificazione verde rilasciata a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione o che siano guariti dal COVID-19, non vi rientrano invece coloro che siano risultati negativi a tampone per i quali ultimi continua a valere il Green Pass ordinario, che sarà funzionale solo all’accesso ai servizi essenziali e ai luoghi di lavoro.
La norma prevede dunque che, dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione, l’accesso a determinati servizi e attività e gli spostamenti limitati siano riservati esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o super Green Pass. Non solo, anche nei territori in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 vale la stessa previsione.
Diversamente dal passato, quindi, in zona gialla o arancione non vi saranno più chiusure delle attività, vi sarà piuttosto una limitazione per i soggetti che non posseggono un Green Pass rafforzato, i quali non potranno accedervi e/o spostarsi. Lo stesso viene previsto anche per le zone bianche, seppur in via temporanea. Viene previsto infatti che solo i possessori di Green Pass rafforzato possano svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali siano previste limitazioni o sospensioni in zona gialla.
Al fine di individuare le attività e i servizi limitati o sospesi, il Legislatore rinvia alla disciplina delle differenti zone. Questo permette di accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, come ad esempio nell’ambito di spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche, cinema e teatri, nonché attività sociali e ricreative in generale.
Pertanto, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, l’accesso a tali eventi è consentito solo ai soggetti muniti della certificazione verde rafforzata, oltre che ai minori di età inferiore a 12 anni e ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.
In caso di passaggio in zona arancione, invece, l’accesso a qualunque attività è concesso soltanto a chi possiede il super Green Pass.
Il Green Pass semplice è utile invece, in zona bianca, unicamente per accedere a luoghi quali: posti di lavoro, bar e ristoranti all'aperto, piscine, palestre, centri benessere e spogliatoi, musei, biblioteche e archivi, feste religiose, alberghi e loro ristoranti/bar (solo gli ospiti), spogliatoi per l’attività sportiva, trasporti ferroviari regionali e interregionali, trasporti pubblici locali, con controlli effettuati a campione, per accompagnare degenti/pazienti non COVID-19.
Le previsioni sul super Green Pass non valgono nelle zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste. Anche per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi, agriturismi e di altre strutture ricettive, riservati ai clienti ivi alloggiati, mense e catering, si continuano ad applicare le disposizioni sul Green Pass ordinario. Quest’ultimo continua a valere, come anticipato, anche per l’accesso ai luoghi di lavoro. Restano all’infuori dell’ambito di applicazione della norma anche i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per ottenere il Green Pass rafforzato non è necessario scaricare una nuova certificazione verde, è sufficiente mostrare il Green Pass da vaccinazione o da guarigione di cui si è già in possesso. L’applicazione VerificaC19 (abilitata a farlo dal 6 dicembre 2021) riconoscerà automaticamente la validità del certificato.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro