Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Tra le tante novità previste dal “D.D.L. Bilancio 2022”, assume particolare rilievo l’attesa stabilizzazione del congedo parentale introdotto dall’art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012.
Tale disposizione, si ricorda, ha previsto, a favore dei padri lavoratori dipendenti, l’obbligo di astenersi dal lavoro per almeno un giorno, entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Entro lo stesso periodo, inoltre, il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre, e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria (il congedo parentale, si ricorda, può essere fruito sia durante il congedo di maternità, sia successivamente).
Nei successivi periodi d’imposta, la disposizione è stata modificata a più riprese, senza essere tuttavia mai posta a regime. In particolare, la “Legge di Bilancio 2017” ha prorogato la misura per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, modulandone la durata a due giorni per il 2017, a quattro giorni per il 2018, a cinque giorni per il 2019, a sette giorni per il 2020 e a dieci giorni per il 2021 (i giorni di congedo, si ricorda, possono essere fruiti anche in via non continuativa).
In seguito, la “Legge di Bilancio 2021” ha confermato la durata del congedo di dieci giorni anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2021, estendendo peraltro il beneficio del congedo parentale anche ai casi di morte perinatale del figlio.
Da ultimo, il “D.D.L. Bilancio 2022” prevede la stabilizzazione del congedo parentale, fissandone la durata a dieci giorni obbligatori (e uno facoltativo). L’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione (nel calcolo dei giorni di congedo sono tuttavia computate le sole giornate lavorative).
Ai fini dell’accesso al congedo parentale è necessario presentare un’apposita istanza all’INPS (sempre che l’indennità non sia anticipata dal datore di lavoro).
La presentazione della domanda, in particolare, ricorre in capo ai lavoratori per i quali l'istituto di previdenza provvede in forma diretta al pagamento della relativa indennità (ossia, i lavoratori stagionali, gli operai agricoli, i disoccupati, ecc.), mentre le altre categorie, le cui indennità sono anticipate dal proprio datore di lavoro, devono solo comunicare all'azienda datrice di lavoro la richiesta di fruizione del congedo.