Con la Circolare n. 3 del 9 novembre scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal D.L.146/2021 (Decreto Fiscale) all’articolo 14 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’allegato I del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal Decreto Legge in oggetto.
Acquisito il parere dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 9 dicembre 2021, l'INL è intervenuto nuovamente sul nuovo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Come si evince dalla stessa Circolare, l’intervento ha il fine di uniformare i comportamenti ispettivi ed anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione comportanti l’adozione dei provvedimenti di cui trattasi, con riserva di rivalutazione alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione. L’intervento chiarisce sia i comportamenti sanzionabili che le condizioni che revocano il provvedimento disciplinare.
Tra i principi di maggiore rilevanza, l’Ispettorato ribadisce la necessità di raggiungere una maggiore collaborazione con le ASL a livello locale, in modo da ottenere un effettivo coordinamento dell’attività di vigilanza. Tale risultato può dipendere da modelli di programmazione congiunta, dalla previsione di gruppi di intervento ispettivo integrati e da una specializzazione tecnica che consenta un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive.
Sarà poi necessaria l’adozione di un unico provvedimento di sospensione nei casi di riscontro delle violazioni previste nell’allegato I del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro frutto dell’attività congiunta di INL e ASL.
Nel caso di lavoro irregolare, invece, la competenza spetta esclusivamente all'INL.
La Circolare prende poi in considerazione le diverse fattispecie elencate dall'allegato I del TUS per fornire istruzioni in merito all'adozione del provvedimento di sospensione.
Con riferimento alla sospensione in caso di mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), il provvedimento dovrà essere adottato solo nei casi di accertata mancanza di redazione dello stesso.
Nell’ipotesi in cui invece il DVR sia custodito in luogo diverso, si prevede che il provvedimento di sospensione possa essere adottato con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Nel caso in cui poi si accerti che il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso.
Si richiede, in ogni caso, l'esibizione del DVR ai fini della revoca del provvedimento.
La mancata elaborazione del DVR sarà anche oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (art. 29, comma 1), eccetto per le aziende per le quali è previsto il solo arresto.
Previsioni analoghe valgono nei casi di mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione e di mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.
Nel diverso caso di mancata formazione ed addestramento, viene previsto che il provvedimento di sospensione vada adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento.
In tal caso, la revoca del provvedimento potrà avvenire solo quando il datore di lavoro dimostrerà la prenotazione della formazione, fatti salvi il pagamento della somma aggiuntiva dovuta e la regolarizzazione di eventuali altre violazioni. Inoltre, il lavoratore non potrà essere adibito all’attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa fino al completamento della formazione e dell'addestramento.
Il provvedimento viene adottato anche per le ipotesi di mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP) e qualora venga accertata la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto o risultino insufficienti le protezioni verso il vuoto.
Per tutte le ipotesi di sospensione individuate dell'allegato I, il personale ispettivo provvederà ad adottare anche i provvedimenti di prescrizione obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 758/1994), ove previsto.
Per disporre la revoca del provvedimento di sospensione è indispensabile la verifica dell'ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite dal personale di vigilanza ispettiva.
Come anticipato, restano ferme le competenze all’adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale in nero da parte del personale ispettivo ordinario e appartenente ai ruoli INPS e INAIL.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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