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Come ogni anno si avvicina il termine delle denunce dell'autoliquidazione del premio INAIL.
Ricordiamo che tale premio si calcola, prendendo come base di calcolo, il tasso sulle retribuzioni annuali e distinguendo tra l'acconto (rata) ed il saldo (regolazione).
La regolazione si calcola applicando il tasso previsto alle retribuzioni e sottraendo quanto è stato pagato in anticipo.
Perciò, la rata per l’anno 2022 sarà calcolata applicando il tasso alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021, ovvero ad un importo inferiore se l'azienda ipotizza nel 2022 un calo dei dipendenti o delle retribuzioni.
Il versamento poi andrà effettuato con il consueto Modello F24. Il termine per il versamento del premio INAIL dovuto a titolo di acconto sulle retribuzioni erogate nel 2021 e in acconto sul 2022 è fissato al 16 febbraio 2022.
Entro tale termine datori di lavoro, gli artigiani o altre categorie di soggetti assicurati devono procedere al calcolo in autoliquidazione del premio e decidere se versarlo in unica soluzione o a rate.
Il contribuente può optare per il pagamento del premio annuale di autoliquidazione in quattro rate trimestrali, indicandolo nella dichiarazione delle retribuzioni.
Le scadenze di pagamento, in questo caso, sono così rideterminate:
Entro il 28 febbraio 2022 il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni per via telematica. In essa deve anche essere indicata l’eventuale opzione per il pagamento in quattro rate del premio autoliquidato.
L’INAIL ha reso noto che dal 9 dicembre 2021 è possibile consultare le basi di calcolo per i premi relativi all’autoliquidazione 2021/2022 dal sito internet istituzionale www.inail.it, nella sezione “Fascicolo Aziende - Visualizza Comunicazioni”.
Alle ditte cessate è dedicata un’apposita funzionalità (Nota 07 dicembre 2021, n. 13541), attiva dal 1° luglio 2021, che tiene conto delle seguenti ipotesi:
Di conseguenza, per questi codici ditta, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, non sono disponibili le basi di calcolo. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Se, alla data di cessazione, tali codici ditta erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della Legge n. 311/1973, verranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi.
In caso di cessazione intervenuta nel mese di dicembre 2021 la denuncia di cessazione può essere presentata nel mese di gennaio 2022 (trenta giorni dalla data di cessazione).
In tal caso, poiché all’apertura dei servizi dell’autoliquidazione 2021-2022 il sistema non ha ancora acquisito la cessazione e dunque non può visualizzare il relativo avviso, la denuncia delle retribuzioni deve essere inviata unicamente tramite l’apposito servizio “Autoliquidazione ditte cessate”.
In caso di ditta cessata dal 1° maggio 2021 e successivamente riattivata, la nuova posizione assicurativa (PAT) aperta a seguito di riattivazione del codice ditta è ricompresa nell’autoliquidazione centralizzata 2021-2022 (servizi online autoliquidazione 2021-2022 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web che nei servizi online.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro