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Al fine di contrastare forme elusive di utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la Legge n. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, c.d. “Decreto Fisco Lavoro”, ha introdotto l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del contratto d’opera, disciplinata dall’art. 2222 del Codice Civile. Tale peculiare tipologia di rapporto di lavoro è caratterizzata dall’occasionalità della prestazione (assenza di prevalenza e abitualità), dall’assenza di alcun vincolo di subordinazione e dalla corresponsione di un corrispettivo.
Tali prestazioni, in particolare, si contraddistinguono per la loro natura occasionale, tanto che, se svolte abitualmente e in forma professionale, impongono l’apertura della partita IVA e di una posizione previdenziale.
Il contratto può essere concluso in forma scritta o anche verbalmente; tuttavia, ai fini della prova si consiglia sempre che sia fatto per iscritto.
I lavoratori autonomi occasionali sono tenuti all’iscrizione e al versamento alla Gestione Separata INPS soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui (ai fini del computo della soglia rilevano i compensi percepiti dalla generalità dei committenti). I prestatori d’opera occasionale non sono invece tenuti a iscriversi all’INAIL.
In caso di superamento della soglia, l’onere contributivo è posto per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore occasionale. L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al collaboratore, al netto delle eventuali spese poste a carico del committente.
Dal punto di vista fiscale, il compenso percepito dai prestatori autonomi occasionali rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67, TUIR, ossia tra i redditi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale devono essere quindi assoggettate, all’atto dell’erogazione del compenso, alla ritenuta di acconto del 20% (30% in caso di prestatore occasionale non residente), calcolata sulla quota imponibile del compenso, al netto degli eventuali rimborsi spese.
Come sopra anticipato, la Legge di conversione del Decreto Fisco Lavoro ha introdotto l’obbligo, in capo al committente, di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente mediante SMS o posta elettronica.
In relazione alle concrete modalità di effettuazione della comunicazione, la norma istitutiva del nuovo adempimento rinvia a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, ossia alla comunicazione preventiva richiesta per l’instaurazione dei rapporti di lavoro intermittenti. Restano, tuttavia, da comprendere i dati da indicare nella comunicazione, nonché gli indirizzi e-mail ed il numero di fax a cui inviare la stessa.
Il richiamo alle modalità operative di cui all’art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015, valide quindi per i lavoratori intermittenti, prevedono le seguenti modalità di comunicazione:
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione determina l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza che sia ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 (applicando l’art. 16, Legge n. 689/1981, è tuttavia ammesso il pagamento della sanzione nella misura ridotta di 1/3 del massimo, ossia di 833,33 euro).
Ancorché l’obbligo in esame sia stato rubricato tra le norme che disciplinano la sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che la mancata effettuazione della comunicazione possa determinare, di per sé, la sospensione dell’attività.