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In seguito al recente incremento dei casi di positività al COVID-19 ed al conseguente aumento delle quarantene per contatti stretti di eventuali soggetti positivi, il Governo è nuovamente intervenuto in materia di misure emergenziali con il D.L. 221 in data 24 dicembre 2021, in vigore dal 25 dicembre u.s. Sono state in questo modo previste nuove e ulteriori disposizioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia.
Tra le principali misure adottate vi è la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Non solo, la durata della certificazione verde viene ridotta dai precedenti nove a sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale a partire al 1° febbraio.
Dal 25 dicembre è inoltre scattato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto anche per le zone bianche e dunque in tutte le Regioni italiane; questo vale al momento fino al 31 gennaio 2022.
Invece, fino al 31 marzo 2022 è previsto l’utilizzo obbligatorio delle sole mascherine FFP2 in determinati contesti, tra cui: luoghi chiusi come cinema e teatri, mezzi di trasporto pubblico sia cittadini che lunga percorrenza, nonché per partecipare a eventi pubblici sportivi al chiuso e all’aperto, come le partite allo stadio.
Ulteriori novità sono state introdotte anche con riferimento all’ambito di applicazione del cosiddetto Super Green Pass o Green Pass “rafforzato”. Quest’ultimo, come si ricorda, si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione da COVID-19 ed è stato finora previsto tassativamente solo per accedere a spettacoli, cinema, eventi sportivi in qualità di spettatori, per la consumazione al tavolo di bar e ristoranti al chiuso, per feste, discoteche e cerimonie pubbliche.
In particolare, dal 10 gennaio fino alla fine dello stato di emergenza, il Super Green Pass sarà obbligatorio anche per accedere a musei e mostre, sale gioco, parchi tematici e di divertimento, al chiuso per centri culturali, sociali e ricreativi (ad esclusione dei centri educativi per l’infanzia) al chiuso per palestre, piscine, sport di squadra e centri benessere.
Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’obbligo di Green Pass “rafforzato” anche per il consumo al bancone di ristoranti e bar, la stessa regola vale poi anche per consumare al tavolo.
Il Green Pass “base”, il quale invece si può ottenere con un tampone negativo fatto nelle precedenti 48 ore, ed è stato finora previsto per accedere ai posti di lavoro, bar e ristoranti all'aperto, piscine, palestre, centri benessere e spogliatoi, musei, biblioteche e archivi, feste religiose, alberghi e loro ristoranti/bar (solo gli ospiti), trasporto ferroviario regionale, interregionale e trasporto pubblico locale, sarà esteso anche ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Il Decreto è intervenuto anche in materia di lavoro agile, infatti all’art. 16 viene disposta la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni di cui all’allegato A dello stesso. Tra queste rientrano quelle in materia di lavoro agile c.d. emergenziale, per le quali il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento, ed in particolare dagli artt. 18-23 della Legge n. 81/2017.
Vengono prorogate poi anche le disposizioni a tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui all’art. 26, comma 2-bis del D.L. n. 18/2020 ai sensi del quale “i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
All’art. 17 si prevede anche la proroga delle disposizioni in materia di congedo parentale di cui all’art. 9 del D.L. n. 146/2021.
Un ulteriore intervento volto a sostenere l’incremento della campagna vaccinale si è avuto con la Circolare del Ministero della Salute datata 24 dicembre 2021. Dal prossimo 10 gennaio il periodo minimo per poter procedere con la somministrazione delle terze dosi di vaccino viene ridotto da cinque a quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica, con un Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 2021, è stato disposto che, a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il Decreto interviene anche sui periodi e modalità di effettuazione della quarantena. Si prevede infatti che la c.d. “quarantena precauzionale” non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Per tali soggetti vi sarà l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all’esposizione/contatto con la persona risultata positiva. Solo qualora manifestino dei sintomi, questi soggetti dovranno sottoporsi ad un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’ASL del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro