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È stato firmato in data 21 dicembre 2021, ed è in attesa di pubblicazione, il Decreto Flussi 2021-2022, che consente l’ingresso in Italia di 69.700 cittadini extracomunitari per lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) e per lavoro autonomo. Con il c.d. Decreto Flussi, infatti, il Governo italiano stabilisce annualmente il numero massimo di cittadini extra-UE che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale.
Sono previste diverse quote di ingresso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartirà, con apposita circolare tra le Regioni e le Province Autonome:
Nell’ambito di questa quota, fino ad un massimo di 20.000 ingressi, sono legati ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero. Tale quota è disponibile per un massimo di 17.000 unità solo per cittadini non comunitari dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Una ulteriore quota massima di 3.000 unità è prevista per Paesi extra UE che nel corso dell’anno firmeranno accordi in materia di cooperazione e rimpatrio. Sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine. È inoltre consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
Di questa prima quota, una parte è destinata alle conversioni in permessi di lavoro subordinato da permessi di lavoro stagionale e alle conversioni in lavoro subordinato o autonomo di permessi per studio, tirocinio e/o formazione professionale e permessi illimitati UE rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione Europea.
Gli ingressi per lavoro autonomo sono invece previsti per 500 cittadini non comunitari residenti all’estero che appartengono alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie, artisti di fama o cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up.
Nell’ambito di questa categoria, per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari. Sono ammessi ingressi dai seguenti Stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Fanno parte di questa seconda quota anche 1.000 unità previste per cittadini che abbiano già fatto ingresso almeno una volta in Italia per lavoro stagionale subordinato nei cinque anni precedenti. In questo caso il datore di lavoro dovrà richiedere un nullaosta pluriennale per lavoro stagionale.
Le restanti unità rimangono per tutti i cittadini extracomunitari.
I termini per la presentazione delle domande decorreranno per le quote di lavoratori non stagionali e per autonomi, nonché per le conversioni, dalle ore 9.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale, mentre per le quote di lavoratori stagionali, dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro