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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 1/2022, in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, scuole e istituti della formazione superiore.
La norma introduce l’obbligo vaccinale, a partire dall’8 gennaio 2022 fino (per ora) al 15 giugno 2022, per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni. Questo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nel territorio dello Stato e agli gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e agli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. Una eventuale esenzione deve essere rilasciata dal medico di base o dal medico vaccinatore.
In particolare, per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro viene disposto che, a partire dal prossimo 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto i 50 anni di età dovranno possedere il Green Pass rafforzato per accedere agli ambienti di lavoro, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalla mansione svolta.
Viene dunque richiesta la Certificazione Verde rafforzata ai lavoratori di cui sopra, la quale si ottiene solo tramite vaccinazione o con la guarigione dal COVID-19 e non sono più sufficienti, per accedere ai luoghi di lavoro, i test sierologici o i tamponi antigenici rapidi negativi. Da questo consegue un nuovo obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 e i datori di lavoro pubblici e privati saranno invece tenuti alla verifica del Green Pass rafforzato (app Verifica C19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) nei confronti dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.
Per quanto riguarda le conseguenze previste per i lavoratori ultracinquantenni sprovvisti di Green Pass rafforzato, il nuovo Decreto riprende le disposizioni già in vigore dallo scorso 15 ottobre relative al Green Pass semplice. Pertanto, coloro che dal 15 febbraio 2022 non possiederanno il super Green Pass (seppur tenuti per legge) o ne risulteranno privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, non potranno accedere ai locali e saranno considerati assenti, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sono anche in questo caso previste possibili sanzioni da 600 a 1.500 euro.
Il nuovo Decreto dispone anche in materia di sostituzione dei lavoratori sospesi: tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro