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Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente (ai sensi dell’art. 2222 c.c.)
L’occasionalità rappresenta quindi uno dei requisiti fondamentali e per questo motivo gode anche del regime fiscale di cui all’art. 67 del TUIR.
Tale rapporto di lavoro autonomo si distingue dalla collaborazione coordinata e continuativa, per l'assenza del coordinamento con l'attività del committente, oltre alla mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale e dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per la saltuarietà della stessa.
Sono quindi occasionali i lavoratori che prestano, per lo stesso committente, prestazioni di lavoro inferiori a trenta giorni in un anno e con un compenso non superiore a 5.000,00 €.
L’utilizzo incondizionato di tale strumento, spesso sfociante in forme elusive di lavoro subordinato, ha imposto il Governo a correre ai ripari introducendo l’obbligo per i committenti della comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (D.L. 146/2021, Decreto Fiscale).
Le aziende interessate dovranno, pena la sanzione amministrativa da 500 € a 2.500 €, effettuare, mediante SMS o mail, l’invio della comunicazione preventiva di avviamento della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a trenta giorni.
L’obbligo decorre dal 21 dicembre 2021 e, considerato il periodo transitorio intercorso tra l’entrata in vigore della norma e le note esplicative dell’INL (11 gennaio 2021), impone i committenti a seguire due differenti tempistiche di comunicazione:
La comunicazione dovrà essere inoltrata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (riferimento al luogo nel quale si svolge la prestazione lavorativa) mediante:
Il contenuto minimo della comunicazione dovrà comprendere:
La Circolare dell’INL precisa, in conclusione, che sarà possibile (sempre preventivamente) comunicare eventuali modifiche e/o annullamento della richiesta di avviamento.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro