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Le tariffe predisposte dall’ACI, e applicate dal 1° gennaio 2022, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre scorso.
Nelle tabelle ACI 2022 per i rimborsi chilometrici vengono suddivise innanzitutto le auto in produzione e quelle fuori produzione, le stesse poi sono suddivisi in base alla tipologia di alimentazione: a benzina, metano, gasolio, gpl o elettrici.
Ricordiamo che per la richiesta dei rimborsi chilometrici, le spese devono essere appositamente documentate, mentre per quel che riguarda la tassazione dei rimborsi chilometrici calcolati in base alle tabelle ACI (percorrenza, tipologia veicolo e costo chilometrico) restano come sempre non imponibili le somme riconosciute in relazione a prestazioni lavorative eseguite in Comuni diversi da quello in cui è situata la sede di lavoro.
Uno dei più comuni fringe benefit è l’auto o il mezzo di trasporto (autoveicoli, ciclomotori, autocaravan e motocicli) che il datore di lavoro concede in uso ai propri dipendenti e per i quali occorre distinguere le tre opzioni di utilizzo:
L’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta due conseguenze a livello fiscale:
Per il dipendente il valore del fringe benefit costituisce reddito da valorizzare nel prospetto paga e come tale assoggettato a tassazione e contribuzione. Tale valore si determina in modo convenzionale tramite le tabelle ACI.
Nella Legge di Bilancio 2020, con il fine di incentivare l’utilizzo di veicoli a ridotte emissioni di CO2, sono state introdotte opportune classificazioni e relative percentuali sull’imponibilità del fringe benefit.
Quindi, per quanto concerne gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali immatricolati ed assegnati successivamente al 1° luglio 2020, il fringe benefit va quantificato, ferma restando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica del mezzo, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente:
Per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, continueranno ad applicarsi le vecchie regole, in base alle quali i veicoli concessi ad uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente per il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base dei costi indicati nelle tabelle ACI.
È bene ricordare che il 31 dicembre 2021 è venuto meno l’extra-bonus previsto per il 2020, e confermato per il 2021, del raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di euro 258,23.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro