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Il D.L. 1/2022, come noto, ha disposto a partire dall'8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale contro il COVID-19, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
Dal 15 febbraio 2022, inoltre, i citati ultracinquantenni per accedere ai luoghi di lavoro dovranno essere in possesso del Green Pass rafforzato, che si ottiene unicamente a seguito di vaccinazione o con il certificato di guarigione dal contagio da COVID-19. Non sarà quindi più sufficiente l’effettuazione di un tampone, molecolare o antigenico.
Il suddetto obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle Circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o rinviata fin quando sussistono le condizioni di pericolo per la salute dell’ultra cinquantenne.
Per questo, dovranno essere disposti controlli più specifici da parte dei datori di lavoro all’accesso al luogo di lavoro da parte dei lavoratori over 50. In particolare, occorrerà verificare che il rilascio della certificazione sia avvenuta in conseguenza della vaccinazione o della guarigione. In particolare, attraverso la procedura VerificaC19 si dovrà utilizzare la modalità di controllo “base” nei confronti dei lavoratori dipendenti di età inferiore a 50 anni, mentre per i lavoratori che hanno compiuto il 50° anno di età si dovrà utilizzare la funzione “rafforzata”.
I lavoratori privi della certificazione verde rinforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di esenzione il lavoratore potrà essere adibito a mansioni diverse.
Per tali lavoratori non vi è alcun diritto al lavoro agile. Qualora un lavoratore over 50 svolga la propria prestazione tramite smart working, non dovrà necessariamente essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19, ma ciò non sarebbe in linea con le finalità della norma e lo stesso rimarrebbe comunque normativamente obbligato alla vaccinazione.
In un simile caso, il lavoro agile dovrebbe avvenire completamente da remoto senza la possibilità di accedere fisicamente ai luoghi di lavoro per i quali sarà necessario il Green Pass rafforzato. Non sono eccezioni alla regola eventuali riunioni di coordinamento o accessi per il recupero dei materiali.
I lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza il Green Pass rafforzato possono essere soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da 600 a 1.500 euro. Il personale delegato al controllo dei dipendenti che non procede ai dovuti controlli rischia invece una sanzione che va dai 400 a 1.000 euro.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro