Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di Bilancio 2022 apporta importanti modifiche che interessano il trattamento economico dei lavoratori dipendenti, sotto un profilo fiscale e contributivo.
Sotto il profilo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la Legge di Bilancio 2022 ha ridefinito le aliquote IRPEF, portandole da cinque a quattro, e riparametrando gli scaglioni di imposizione:
|
Nuovi scaglioni |
Aliquote IRPEF 2022 |
Aliquote IRPEF 2021 |
|
Fino a 15.000 € |
23% |
23% |
|
Da 15.001 a 28.000 € |
25% |
27% |
|
Da 28.001 a 50.000 € |
35% |
38% fino a 55.000 € |
|
Oltre 50.000 € |
43% |
41% (da 55.000 a 75.000 euro) |
Sostanzialmente, le modifiche agli scaglioni e alle aliquote progressive IRPEF sono volte ad agevolare i redditi medi (tra 15.000 e 50.000), ribaltando gli effetti della minore imposizione in un anticipo di prelievo fiscale per i redditi nella fascia tra 50.000 e 75.000.
Accanto alle modifiche summenzionate, la Legge 234/2021 affianca una rimodulazione del sistema delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato e del trattamento integrativo.
L'effetto della rimodulazione delle detrazioni tende ad amplificare il risparmio d'imposta per i redditi medi e ad allargare le maglie degli effetti benefici anche sui redditi più bassi, incrementando la spettanza della detrazione fissa (1.880 euro) fino a 15.000 euro di reddito complessivo (precedentemente 8.000).
Si riconferma la volontà di favorire i redditi medi con un aumento della detrazione fissa (da 978 a 1.910) nella fascia 15.000-50.000 euro, con un ulteriore incremento di 65 euro della detrazione spettante per i redditi compresi tra 25.000 e 35.000 euro.
Le modifiche al trattamento integrativo hanno avuto, invece, un effetto volto ad agevolare esclusivamente i redditi bassi, prevedendo una invariabilità del quantum e delle condizioni di spettanza per i redditi fino a 15.000 euro.
Di fatto, fino a 15.000 euro, il trattamento integrativo continua ad essere ordinariamente riconosciuto sulla base di un principio di capienza (imposta lorda redditi lavoro > detrazioni da lavoro spettanti) per l'importo di euro 1.200/anno.
Invece, per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, il trattamento integrativo troverà riconoscimento su un principio esattamente contrario ovvero di incapienza (imposta lorda redditi lavoro < detrazioni da lavoro spettanti) e per un importo esattamente pari all'incapienza medesima, sempre nel limite massimo di euro 1.200/anno.
In altri e più chiari termini, per i soggetti con redditi compresi in questa fascia reddituale, il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
Infine, ricordiamo che la Legge 234/2021 ha eliminato l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati abrogando l’art. 2 D.L. n. 3/2020.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro