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Con la Circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’INPS ha reso le consuete indicazioni d’inizio anno circa le aliquote contributive, i minimali per l’accredito contributivo e il massimale annuo di reddito applicabili nel 2022 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Nel 2022 assume particolare rilievo l’aumento dallo 0,26% allo 0,51% dell’aliquota aggiuntiva per il finanziamento della ISCRO.
Nella Circolare n. 25/2002, l’INPS ha innanzitutto rammentato che l’art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha disposto l’incremento dallo 0,26% allo 0,51%, dell’aliquota contributiva di cui all’art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta ai lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati.
Al fine di finanziare tale nuova indennità sperimentale, in particolare, la Legge di Bilancio 2021 ha disposto l’aumento dell’aliquota contributiva di cui all’art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, nelle seguenti misure e tempistiche:
Il costo di tale incremento è totalmente a carico del lavoratore autonomo, che continua a poter recuperare dal committente, in fattura, soltanto il 4% a titolo di rivalsa.
L’INPS ha poi sottolineato che l’art. 1, comma 223, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha modificato l’aliquota di contribuzione per il finanziamento della DIS- COLL, innalzandola dallo 0,51% all’1,31% da decorrere dal 1° gennaio 2022.
Sul punto, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che i committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non hanno tenuto conto della nuova aliquota contributiva dell’1,31%, possono regolarizzare la violazione, versando i maggiori contributi dovuti, unitamente agli interessi legali, entro il 16 maggio 2022.
A decorrere dall’anno 2017, l’art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016, ha previsto che l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi titolari Partita IVA, non iscritti ad altra forma di previdenza o pensionati, sia fissata in misura pari al 25%, cui si aggiunge l’aliquota contributiva per maternità, assegni familiari, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale dello 0,72%.
Di conseguenza, considerando l’ulteriore incremento introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 per finanziare la nuova ISCRO, l’aliquota contributiva 2022 di questi soggetti è fissata nella misura del 26,23%.
L’aliquota contributiva dei soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza e senza Partita IVA, invece, resta fissata nella misura del 33%, prevista dall’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012, a cui si aggiunge l’aliquota contributiva dello 0,72%.
Tale aliquota, in particolare, deve essere applicata da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti, per i quali l’obbligo contributivo è posto in capo ad un soggetto terzo (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, ecc.).
Anche nel 2022, i collaboratori, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, gli amministratori di società, i sindaci e i revisori, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, sono tenuti a corrispondere l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1,31% istituita dall’art. 7, Legge n. 81/2017, per finanziare l’indennità mensile di disoccupazione (c.d. DIS-COLL), a cui si aggiunge l’aliquota contributiva dello 0,72%, giungendo ad un’aliquota complessiva del 35,03%.
Da ultimo, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013, l’aliquota contributiva a carico di pensionati e soggetti assicurati presso altre forme di previdenza, rimane fissata, anche per il 2022, nella misura del 24%.
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Soggetti iscritti alla gestione separata INPS |
Aliquote |
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2021 |
2022 |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati titolari di Partita IVA |
25,98% |
26,23% |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non pensionati e non titolari di Partita IVA, non tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% |
33,72% |
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Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non pensionati e non titolari di Partita IVA, tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
34,23% |
35,03% |
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Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24,00% |
24,00% |
Le sopraindicate aliquote contributive devono essere applicate sui redditi conseguiti dai soggetti iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito annuo, pari, per il 2022, a 105.014 euro (103.055 euro nel 2021).
L’imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi è costituito dalla base imponibile determinata ai fini IRPEF. Per i professionisti, ad esempio, la base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita, ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR, dalla differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti (sul reddito netto).
Il minimale per l’accredito contributivo di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990, è pari a 16.243 euro (15.953 euro nel 2021).
Ai fini dell’accreditamento contributivo dell’intero anno è quindi richiesto un contributo annuo almeno pari agli importi indicati nella seguente tabella (il mancato raggiungimento del minimale determina la contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato).
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Tipologia soggetto |
Contributo minimo |
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Professionisti che applicano l’aliquota contributiva del 26,23% |
4.260,54 euro (di cui 4.060,75 euro ai fini pensionistici) |
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Collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota contributiva del 33,72% |
5.477,14 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) |
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Collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota contributiva del 35,03% |
5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) |
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Pensionati e soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria che applicano l’aliquota contributiva del 24,00% |
3.898,32 euro |
Relativamente ai collaboratori, ai lavoratori autonomi occasionali, ai venditori porta a porta e ai soggetti assimilati, è prevista la ripartizione dell’onere contributivo con il committente, nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi.
L’obbligo del versamento dei contributi è posto in capo all’azienda committente, tenuta ad eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
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Soggetto |
Ripartizione onere |
Versamento |
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Collaboratori, lavoratori autonomi occasionali e venditori porta a porta |
2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore |
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
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Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro |
55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato |
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è interamente posto a loro carico (ferma restando la possibilità di maggiorare il compenso nella misura del 4% a titolo di rivalsa).
Il versamento dei contributi previdenziali deve essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia: