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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 151 del 2 febbraio 2022, è tornato sul tema del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/2008). In questa occasione sono state analizzate le condizioni per la revoca del provvedimento.
Gli Ispettori hanno risposto ad un quesito posto da una sede territoriale dell’Ispettorato concernente le condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.
Viene chiesto in particolare se sia sufficiente, ai fini della revoca, la regolarizzazione del rapporto attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, anche di durata inferiore a novanta giorni. In fase di revoca, infatti, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, non risulta necessario il rispetto del requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi previsto dalla normativa.
Si domanda, inoltre, con specifico riferimento all’ipotesi di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, se il solo pagamento della somma aggiuntiva prevista dall’art. 14 D.Lgs. 81/2008 possa consentire la revoca del provvedimento di sospensione.
In risposta, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si è espresso con la Nota prot. n. 847 del 31 gennaio 2022, l’Ispettorato ha chiarito che le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori in nero, di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxi sanzione.
Da ciò deriva che, nel caso in questione, è possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
Eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal Legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai tre mesi, non consentono, però, l'ammissione al pagamento della diffida comunque impartita sulla base dell’art. 13 D.Lgs. 81/2008.
L'Ispettorato conclude ribadendo, infine, che, con riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno accettati illegalmente a lavoro, ferma restando l'impossibilità di una piena regolarizzazione, è comunque necessario fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca, nonché provvedere al versamento dei contributi di legge (art. 2126 c.c.) e dei premi assicurativi, oppure dimostrare l’avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro