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Con la Circolare n. 31 del 25 febbraio 2022, l’INPS è intervenuta sulle aliquote contributive previste nel 2022 per le imprese operanti nel settore agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato.
L’istituto previdenziale ha innanzitutto evidenziato che l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 146/1997, ha stabilito che le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, siano incrementate ogni anno dello 0,20%, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui si aggiunge l’incremento dello 0,30% di cui all’art. 1, comma 769, Legge n. 296/2006.
Di conseguenza, per l’anno 2022, l’aliquota contributiva delle imprese operanti nel settore agricolo è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, nel rispetto dei minimali e massimali di legge.
Invece, per le aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota 2022 è fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
In relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale continua a trovare applicazione l’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, per effetto del quale, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
La retribuzione così determinata deve poi essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11, D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede il procedimento per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale (in buona sostanza, il calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è: 49,91 x 6 : 39 = 7,68 euro.)
Nella Circolare in esame l’INPS ha poi ricordato che ai fini della contribuzione INAIL trovano applicazione le stesse aliquote previste per l’anno 2021, ossia: 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
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Contribuzione |
Misura |
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Assistenza infortuni sul lavoro |
10,1250% |
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Addizionale infortuni sul lavoro |
3,1185% |
Confermate nelle stesse misure stabilite per l’anno scorso, anche le agevolazioni per zone tariffarie, pari al 75% per i territori particolarmente svantaggiati e al 68% per i territori svantaggiati.
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Territori |
Misura agevolazione |
Aliquota applicata |
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Non svantaggiati |
== |
100% |
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Particolarmente svantaggiati (ex montani) |
75% |
25% |
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Svantaggiati |
68% |
32% |
Infine, nella Circolare n. 31/2022, l’INPS ricorda anche le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, ai fini dell’estensione della tutela della NASpI anche a taluni lavoratori agricoli.
In particolare, l’art. 1, comma 221, Legge n. 234/2021, ha modificato e integrato l’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, includendo tra i beneficiari della NASpI, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e i soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge n. 240/1984.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2022, tali imprese cooperative e i loro consorzi, inquadrati nel settore agricolo, sono tenute al versamento della contribuzione per il finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono dunque più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.