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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore, da ieri, la Legge n. 18/2022 con cui è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 1, del 7 gennaio 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
La Legge 18/2022, oltre ad abrogare il D.L. 5/2022, le cui disposizioni restano valide per gli atti e i provvedimenti adottati, ha fatto salvi gli effetti prodotti dallo stesso, nonché i rapporti giuridici che ne sono sorti.
Il D.L. 1/2022 ha introdotto l'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni imponendo l’obbligo del Green Pass rafforzato al settore del lavoro sia pubblico che privato.
Dallo scorso 15 febbraio, i datori di lavoro devono impostare un sistema di controllo che, per i collaboratori over 50, deve prevedere la verifica della certificazione verde rafforzata, ovvero quella rilasciata in conseguenza della vaccinazione o della guarigione. Tali controlli per i lavoratori di questa fascia di età perdureranno fino al prossimo 15 giugno, salvo ulteriori interventi da parte del Legislatore.
Ricordiamo che questi lavoratori, anche dopo il 31 marzo 2022 (termine dello stato di emergenza per COVID-19), qualora siano privi della certificazione verde rafforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di esenzione il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse.
In sede di conversione in legge sono intervenute alcune modifiche al testo normativo. Con riguardo alla durata della certificazione verde è stato soppresso il limite dei sei mesi. Pertanto, qualora successivamente alla conclusione del ciclo vaccinale (una o due dosi a seconda del tipo di vaccino), venga effettuata una ulteriore dose di richiamo, la validità della certificazione decorre dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Sarà valida per sei mesi la certificazione nel caso in cui dopo la somministrazione della prima dose di vaccino sia accertata la positività al COVID-19. In tal caso la certificazione verde ora a decorre dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Tra le novità introdotte, una riguarda anche le disposizioni sull'auto sorveglianza che ora trovano applicazione anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del primo ciclo vaccinale, quindi non è necessario aver effettuato anche il richiamo.
Il 31 marzo termina il periodo emergenziale correlato alla pandemia pertanto, successivamente a tale data, i lavoratori under 50 non saranno più obbligati a mostrare il proprio Green Pass per accedere al luogo di lavoro.
Come detto, tale obbligo permane invece, fino al 15 giugno 2022, per i lavoratori che hanno già compiuto 50 anni o, a decorrere dal compimento del cinquantesimo anno, per coloro che compiranno tale età entro il 15 giugno prossimo.
Per tali lavoratori del settore privato, la mancata disponibilità del Green Pass rafforzato comporta il divieto di accedere al luogo di lavoro e l’immediata sospensione anche degli emolumenti, salvo la presentazione, in alternativa, di idonea documentazione che attesti la loro inidoneità alla vaccinazione. Per gli over 50, fino al 15 giugno 2022, è anche previsto che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione (non superiore a dieci gg e rinnovabile fino al 15 giugno 2022).
La Legge di conversione consente al lavoratore il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena entra in possesso della certificazione necessaria, salvo che il datore di lavoro, nel frattempo, non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. In questa ipotesi il lavoratore resterà sospeso fino al termine del contratto del sostituto.
Termina il 31 marzo 2022 la possibilità di optare per il lavoro agile, quando l’attività lavorativa non richieda la presenza fisica. Tale facoltà è concessa ai genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali quando l’altro genitore sia a sua volta occupato.
In ultimo, la Legge 18/2022 stabilisce che a decorrere dal 10 marzo 2022 è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.