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L’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, introduce in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022 un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) di 0,8 punti percentuali.
L’INPS, con la Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, fornisce indicazioni e chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero sopra indicato, dando seguito alla riduzione del cuneo fiscale.
L’esonero, riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS, sarà attribuito a condizione che la retribuzione imponibile mensile non sia superiore a 2.692 euro, da maggiorare del rateo di tredicesima per il mese di dicembre.
Non trova invece applicazione riguardo alla quattordicesima mensilità che, pertanto, resterà esclusa dall’agevolazione.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero si applicherà per periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 a tutti i lavoratori dipendenti (a prescindere dalla qualifica e tipologia di rapporto contrattuale) assunti da datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano esclusi i lavoratori domestici.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) oltre a non rientrare tra gli aiuti di Stato.
L’esonero risulta cumulabile con altri esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.
La contribuzione, in linea generale pari al 9,19% (8,84% settore agricolo), per effetto della riduzione pari allo 0,8% dell’aliquota, implicherà che dal 1° gennaio 2022 sarà pari al 8,39% (8,04% settore agricolo).
A livello operativo, è a partire dal cedolino paga di competenza marzo 2022 che i datori di lavoro dovranno applicare la riduzione prevista dalla circolare INPS e procedere a recuperare i periodi pregressi (gennaio e febbraio).
Resta inteso che, sarà da monitorare in ogni caso il reddito annuo imponibile contributivo in quanto, qualora venisse superato l’importo di 35.000 euro, il sostituto d’imposta dovrà provvedere al ricalcolo della differenza dovuta sull’imponibile delle mensilità pregresse, effettuare la relativa trattenuta e il versamento all’INPS, applicando l’aliquota ordinaria prevista dall’Istituto.
Il recupero della differenza contributiva non sarà soggetto ad alcuna sanzione
Andrea Fiumi, consulente del lavoro