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L’annuncio dell’introduzione della nuova procedura è avvenuto con un comunicato stampa del 24 marzo ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sul proprio sito.
Nel documento si legge che, per la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
L’obbligo della comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, introdotto per i committenti dal D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), in via transitoria poteva già essere assolto, effettuando una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, ossia del luogo dove si svolge la prestazione di lavoro occasionale, mediante SMS o posta elettronica ordinaria e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente (Nota Min. Lav. 29/2022).
L’invio della comunicazione, per i rapporti instaurati dal 12 gennaio 2022, deve essere effettuato prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, precisamente, entro le ore 24.00 del giorno precedente. L’omissione della comunicazione prevede una sanzione compresa tra 500 e 2.500 euro per ciascun rapporto di lavoro non comunicato.
Nella comunicazione preventiva il committente deve indicare i propri dati e quelli del prestatore, il luogo della prestazione, la descrizione dell’attività in forma sintetica, la data di inizio dell’attività, la durata (anche presunta) e l’ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico).
Ricordiamo che l’invio della mail ordinaria (non PEC) impone alle imprese di conservarne copia da esibire agli ispettori in caso di verifica. La nuova procedura dovrebbe invece garantire la tracciabilità delle comunicazioni effettuate, semplificando sia gli adempimenti per le imprese che l’accesso alle informazioni per i verificatori.