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Con la pubblicazione del D.L. 24/2022 sono state fornite le nuove disposizioni per il superamento delle misure eccezionali introdotte per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Per quanto riguarda il lavoro, le modifiche alle precedenti disposizioni possono essere così brevemente sintetizzate:
Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che risultano sprovvisti di un Green Pass valido saranno considerati assenti ingiustificati. Pertanto, il lavoratore, pur non subendo conseguenze dal punto di vista disciplinare e mantenendo il rapporto di lavoro in essere, non percepisce alcuna retribuzione né altri compensi o emolumenti. In questa ipotesi, qualora l’assenza del lavoratore si protraesse per almeno cinque giorni, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro al fine di sostituire il collaboratore, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022.
Per i lavoratori over 50, pur permanendo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, sarà sufficiente esibire il Green Pass base (quindi anche ottenuto con un tampone) fino al 30 aprile per l’accesso ai luoghi di lavoro, inoltre, anche per questa categoria di lavoratori, dal 1° maggio 2022, decade l’obbligo di presentare tale certificazione per accedere ai luoghi di lavoro.
Fino al 30 aprile la certificazione verde base servirà anche per accedere ai seguenti servizi:
Sono esenti dall’obbligo i minori fino a 12 anni ed i soggetti che sono esentati dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri fissati dal Ministero della Salute.
Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 rimane l’obbligo del Green Pass rafforzato valido (ottenuto a seguito di un ciclo completo di vaccinazione anche seguito di guarigione) per l’accesso a:
La mancata effettuazione dei controlli comporta delle sanzioni per i datori di lavoro, nonché per i gestori delle attività per le quali è richiesto l’accesso con Green Pass.
I titolari o i gestori che non provvedono ad effettuare i controlli sono puniti con una sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro. Dopo due violazioni dell’obbligo di verifica commesse in date diverse, al verificarsi di un ulteriore violazione (alla terza violazione) è applicabile la sanzione amministrativa accessoria consistente nella chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Il mancato controllo del Green Pass rafforzato per l’accesso a sale da ballo, locali da ballo, discoteche, nonché a locali al chiuso in cui si svolgono spettacoli aperti al pubblico o competizioni sportive è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni, già a partire dalla seconda violazione.
Infine, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 452 del Codice Penale o altro più grave reato, la violazione dell’obbligo di isolamento per positività a COVID-19 è punita con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.