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Le Regioni stanno approvando numerose determinazioni regionali finalizzate a favorire l’assunzione di lavoratori con disabilità, favorendone l’inserimento attraverso sostegni alle imprese.
Con la Determinazione n.1437 del 07/12/2021 della Regione Emilia Romagna, l’Agenzia regionale per il Lavoro rende strutturale il finanziamento di incentivi a datori di lavoro privati per assunzioni a tempo determinato, oppure trasformati a tempo indeterminato di persone con disabilità, in attuazione a quanto previsto dalle programmazioni regionali delle risorse del relativo Fondo regionale.
Le aziende con sede operativa o produttiva nella Regione Emilia Romagna potranno presentare richiesta di concessione di incentivo, indipendentemente dall’essere o meno soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla Legge n. 68/1999 (assunzione di lavoratori iscritti nelle categorie protette), indipendentemente da dove è ubicata la sede legale.
Sarà possibile presentare le domande entro il 31/12/2022, con l’erogazione del relativo incentivo (se spettante) secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel limite dell’ammontare totale delle risorse disponibili pari a 1.100.000,00 euro.
Le aziende dovranno rispettare i requisiti e gli obblighi previsti dalla determinazione regionale, oltre a questi:
I lavoratori dovranno, invece, possedere i seguenti requisiti:
In caso di assunzione a tempo determinato, l’incentivo avrà una durata massima di dodici mesi e sarà così erogato:
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tali percentuali vengono integrate fino al 100%.
In caso di assunzione con orario di lavoro a tempo parziale si procederà ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro.
Le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna ed inviate tramite PEC istituzionale. Alla stessa mail, il datore di lavoro, al termine del periodo incentivato, avrà l’onere di rendicontare l’effettivo costo sostenuto.
L’ente procederà, dopo le opportune verifiche, ad erogare il contributo spettante entro sessanta gg dal termine di chiusura di ciascuna finestra temporale di controllo e verifica formale e sostanziale delle domande pervenute.
Tale contributo è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, pertanto l’Agenzia regionale per il Lavoro è tenuta a registrare ciascuna concessione dell’aiuto a favore di ogni singola impresa ammessa nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/12 e s.m.i.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro