Con il Messaggio 1666 del 14 aprile 2022, l'INPS ha chiarito che l'applicabilità delle riduzioni contributive previste in agricoltura per le zone svantaggiate e le zone particolarmente svantaggiate si valuta rispetto all'attività oggettiva svolta dal lavoratore e non dall'inquadramento dell'azienda.
Il Messaggio INPS chiarisce l’applicabilità della norma relativa alla riduzione delle aliquote contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, dovute dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato:
- nei territori montani;
- nelle zone agricole svantaggiate (definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la Delibera n. 42/2000 e CIPE n. 13/2001 e successiva modifica).
Tale agevolazione era stata introdotta con la Legge 67/1988 e, con varie modifiche, è stata messa a regime dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 a decorrere dal 1° agosto 2010.
Attualmente, quindi, le misure agevolative previste sono le seguenti:
- territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione pari al 75% della contribuzione datoriale;
- altre zone agricole svantaggiate: riduzione del 68% della contribuzione datoriale (comprese le aree dell’obiettivo 1, Regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata).
Il Messaggio 1666/2022 riprende i concetti già affermati precedentemente con le Circolari 94/2019 e 56/2020, ossia che le riduzioni contributive sono applicabili sia ai datori di lavoro delle aziende classificate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, sia ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate “agricole” ai sensi dell’art. 6, Legge n. 92/1979, ovvero:
- amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.
Così come riportato nel testo del Messaggio in commento, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).
Viene quindi ribadito che, sulla base della normativa e della giurisprudenza, hanno diritto alle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della Legge n. 67/1988 anche quei datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 92/1979.
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