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Con il Messaggio n. 1712 del 20 aprile 2022, l’INPS ha prorogato al 6 maggio 2022 il termine di versamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, accordato dagli artt. 16 e 16-bis, D.L. n. 137/2020, alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Come noto, con il Messaggio n. 1480 del 1° aprile 2022, l’INPS ha fissato al 27 aprile 2022 il termine per il versamento degli importi residui della contribuzione, al netto degli esoneri riconosciuti ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi agricoli. Detto termine è stato calcolato sommando trenta giorni alla data di comunicazione, a mezzo PEC, dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato.
Tuttavia, a seguito della pubblicazione del Messaggio, gli intermediari delle aziende agricole hanno rappresentato all’istituto previdenziale la difficoltà a gestire le attività necessarie per versare l’importo residuo, atteso che il suddetto termine dei trenta giorni ricade nel periodo delle festività pasquali e dell’anniversario della Liberazione (25 aprile 2022) e incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura.
In particolare, è stato rappresentato che, per i datori di lavoro agricoli, l’esonero contributivo dal versamento della contribuzione riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020, riduce l’importo da versare relativo alle competenze del quarto trimestre 2020, mentre l’esonero riferito al mese di gennaio 2021 riduce l’importo da versare per le competenze del primo trimestre 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura, invece, l’esonero contributivo riferito ai mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l’importo da pagare per la terza e/o quarta rata dell’emissione 2020; quello riferito a gennaio 2021 riduce l’importo da versare per la prima rata dell’emissione 2021. Inoltre, il versamento dell’importo residuo deve essere effettuato utilizzando la codeline originaria inviata per il pagamento di ciascuna rata.
In considerazione delle difficoltà rappresentate, l’INPS ha quindi posticipato dal 27 aprile al 6 maggio 2022 il termine per il versamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero.
Da ultimo, l’INPS ha comunicato ai propri Uffici territoriali che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, fino al 6 maggio 2022 gli importi residui eccedenti l’esonero non devono essere richiesti con l’invito a regolarizzare.