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A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. n. 230/2021 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, il cui importo è determinato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Con il Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, l’INPS ha reso nuovi importanti chiarimenti sulle modalità di riconoscimento dell'assegno unico universale (AUU) in presenza di casistiche particolari. L’istituto previdenziale, in particolare, ha integrato le indicazioni rese nel Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, esaminando le modalità di gestione dell’assegno unico in relazione alle domande presentate da nuclei familiari numerosi e da genitori separati.
Qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è previsto il riconoscimento di una maggiorazione dell’assegno unico universale, per ciascun figlio minore, pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena a fronte di un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino ad annullarsi, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro, invece, la maggiorazione non spetta.
Ai fini di tale maggiorazione assumono rilievo:
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
In relazione ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente rilevano, inoltre, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Ai fini della maggiorazione rileva, infine, il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi. Nel caso dei braccianti agricoli e degli altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è riconosciuta poiché tali attività, ancorché stagionali, sono comunque coperte da contribuzione annuale.
L’art. 4, commi 3 e 10, D.Lgs. n. 230/2021, prevede il riconoscimento di maggiorazioni che tengano conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, il comma 3 dell’art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, contempla una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo d’importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro mensili, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo resta costante.
Il comma 10 dell’art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, prevede invece una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Qualora nello stesso nucleo siano presenti figli con genitori diversi, le suddette maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da quattro figli nel quale i due genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo tre dei quattro figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, padre o madre, di tutti e quattro i figli presenti nel nucleo).
Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico.
In mancanza di ISEE, invece, per la determinazione del numero dei figli occorre aver riguardo alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE (ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e tre fratelli minorenni, non può beneficiare dell’assegno unico, ma concorre a formare il nucleo familiare; in tal caso, peraltro, spetta la maggiorazione in esame in presenza di almeno quattro figli).
Da ultimo, l’INPS ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell’autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti necessario per il calcolo delle maggiorazioni previste a favore dei nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico.
In linea generale, l'assegno unico è universale ed è quindi suddiviso in pari misura tra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato soltanto a uno dei due, attestando nella procedura l’accordo concluso dalle le parti.
L’assegno è, tuttavia, sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del Giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, ovvero l'affidamento esclusivo. L’assegno è poi sempre erogato a un solo genitore se il Giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Al ricorrere di tali casistiche il richiedente può richiedere l’erogazione dell’assegno unico al 100%, selezionando l’apposita opzione nella domanda. Inoltre, qualora l'assegno sia già erogato con una ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda a suo tempo già presentata e chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o di modifica di una domanda già presentata, il genitore non è tenuto ad allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere all’Ufficio INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo allo stesso idonea documentazione.
L’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 230/2021, prevede che l’assegno unico universale sia riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
Tali condizioni devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale, purché, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a 8.000 euro. Invece, il figlio maggiorenne non convivente con alcuno dei genitori, può far comunque parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.
Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se, congiuntamente:
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a 8.000 euro, non si applica per i figli maggiorenni disabili.
Infine, il figlio maggiorenne per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo, prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o di fare parte del nucleo familiare dell’affidatario.
Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda (ad esempio, la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenne, che poi diventa maggiorenne a settembre), è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio. In tal caso, la domanda del figlio determina la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
In tale ipotesi, il genitore richiedente dovrà dunque accedere alla domanda online, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne e quindi accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma.
L’integrazione è tuttavia possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione, ossia fino al 28 febbraio dell’anno successivo. Una volta scaduta la validità della domanda, non è più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.