Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
I tirocini extracurricolari nascono con l’obiettivo di accompagnare i giovani nell’inserimento qualificato nel mondo del lavoro.
Attualmente la misura è rivolta a giovani di età inferiore ai 30 anni (34 anni nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che hanno assolto l’obbligo formativo e che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di tirocinio e/o di formazione, e prevede opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro.
Per le aziende i tirocini rappresentano un’opportunità per selezionare giovani lavoratori, formarli in funzione delle proprie esigenze e nel contempo valutarli al fine di consolidare il rapporto. Inoltre, questi programmi di orientamento e inserimento al lavoro sono spesso oggetto di incentivi regionali.
Sovente questo tipo di rapporto è stato oggetto di abusi in quanto i giovani, durante il tirocinio, non sono formati, pertanto, viene meno la finalità dell’orientamento lavorativo atteso. In tali casi il rapporto è spesso limitato ad attività lavorative scarsamente remunerate o non remunerate affatto.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto nuove regole in materia di tirocini e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti con la Nota n. 530/2022.
L’INL ha indicato come i datori di lavoro siano sanzionabili, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, in caso di mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità spettante. Sono inoltre perseguibili alcuni comportamenti adottati dal soggetto ospitante quali, ad esempio, il ricorso fraudolento ai tirocini, la mancata comunicazione degli stessi, nonché il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
Come detto, la Legge di Bilancio ha introdotto importanti novità in materia di tirocini, affidando alla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano la conclusione di un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.
La Legge di Bilancio approvata lo scorso mese di dicembre dedica cinque commi (dal 720 al 725) all’istituto dei tirocini, dettando i criteri per la successiva elaborazione delle linee guida e aggiornando una serie di obblighi e relative sanzioni immediatamente operativi.
Nella Nota 530/2022 l’INL evidenzia come il comma 720 definisca il tirocinio un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
La Legge di Bilancio prevede che, entro il 30 giugno 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
Tali principi, come già accaduto in passato per le linee guida varate in materia di tirocini nel 2013 e nel 2017, dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.
Fino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
In attesa delle nuove linee guida che produrranno effetti dopo la loro approvazione e pubblicazione, l’INL precisa quali novità ha introdotto, con efficacia immediata, la Legge di Bilancio in materia di tirocini.
L'art. 1, comma 726, della L. n. 234/2021 ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34-36, della L. n. 92/2012. Tuttavia, ai sensi del comma 721 lett. b), permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 ora abrogato. Pertanto, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Il comma 723 stabilisce, inoltre, che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
L’INL precisa come tali disposizioni introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi. Pertanto, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con Circolare 8/2018, qualora non siano rispettati i precetti delle disposizioni regionali.
Gli ispettori potranno rilevare le condizioni per l’applicazione, a carico del soggetto ospitante, dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
È fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
La Legge di Bilancio conferma l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996). L’INL ritiene che, in coerenza con i precedenti orientamenti, tale obbligo riguardi unicamente i tirocini extracurriculari.
Inoltre, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. L’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, quindi, sostanzialmente, la figura del tirocinante viene equiparata a quella del lavoratore dipendente.
Le Regioni continuano a promuovere l’attività di tirocinio. Attualmente il programma “Garanzia Giovani” prevede, a seconda delle Regioni, degli incentivi che mirano a promuovere e incentivare i tirocini.
In Emilia Romagna, ad esempio, sono previsti rimborsi fino a 1.800 euro per tirocinio. Tali somme compensano in parte il costo sostenuto dall’azienda per remunerare il tirocinante. I tirocini sono richiesti dalle aziende in collaborazione con degli enti di formazione che fanno da collegamento tra la domanda e l’offerta.