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L’impiego irregolare di lavoratori subordinati comporta un illecito di natura permanente, definito lavoro nero o sommerso. L’illecito si configura ogniqualvolta, a fronte di un vincolo di subordinazione effettivo, il datore di lavoro non provveda alla comunicazione preventiva di assunzione, la quale deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto.
L’INL, con la Nota n. 856 del 19 aprile 2022, ha fornito un vademecum relativo all’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso.
La sanzione era stata introdotta dall’art. 3 del Decreto Legge n. 12/2002 convertito in L. 73/2002, come strumento di contrasto al dilagante fenomeno del lavoro irregolare. Ripetutamente oggetto di modifiche normative riguardanti sia i profili di competenza che la procedura di contestazione delle sanzioni amministrative e il loro importi; è proprio alla luce della cospicua stratificazione normativa che si è reso necessario un intervento chiarificatore dell’ambito interpretativo ed applicativo per gli operatori del settore.
Il nuovo compendio affronta questioni concrete ed opera un’analisi dell’ambito di applicazione soggettivo (individuazione del datore di lavoro) ed oggettivo (presupposti per l’irrogazione della sanzione).
Analizziamone assieme i punti salienti.
La collaborazione occasionale (definita dall’art. 2222 c.c.) dà luogo all’applicazione di una maxi sanzione in caso di mancato ottemperamento dell’obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali[1] all’ITL competente per territorio e degli adempimenti previdenziali (nel caso di redditi superiori a 5.000 euro) e fiscali. Questi ultimi consistono nel versamento della ritenuta d’acconto del 20% a cui segue l’invio del Modello 770 e della Certificazione Unica. Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all’accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di verifica.
Anche il lavoro occasionale con libretto famiglia, teoricamente escluso dall’ambito di applicazione della maxi sanzione può darvi luogo nel caso in cui il prestatore sia di fatto impiegato in prestazioni diverse da quelle consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 50/2017, non rientranti quindi in nessuna delle categorie che ne legittimano l’utilizzo.
Nel caso in cui i suddetti rapporti risultino illeciti, ma l’assunzione sia stata regolarmente effettuata, si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, c. 1 e 5-bis, D. Lgs. 276/2003 (arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 1.800 a 9.000 euro o, se non vi è scopo di lucro, sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro). Diverso è il caso di lavoratore irregolarmente occupato, ove occorre distinguere tra liceità e illiceità di appalto, distacco e somministrazione. Se nelle casistiche lecite la maxi sanzione risulta applicabile nei confronti del somministratore, distaccante e appaltatore, in quanto è rispetto a essi che può ricondursi il rapporto di lavoro, nelle fattispecie illecite la sanzione colpirà sempre il soggetto utilizzatore.
La maxi sanzione, inoltre, convive con l’apparato sanzionatorio previsto in caso di sfruttamento della manodopera o caporalato, punito dall’art. 603-bis c.p., atteso che le due fattispecie tutelino beni giuridici differenti.
Relativamente alla disciplina dei tirocini, l’INL ha ricordato che pur non costituendo una forma di rapporto di lavoro, va comunicato al centro per l’impiego. Laddove sia omessa la comunicazione e ricorrano gli indici della subordinazione possono ricorrere gli estremi per l’applicazione della maxi sanzione.
Il trattamento sanzionatorio e la procedura di contestazione della sanzione, di norma, richiedono la preventiva adozione della diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004, finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore in nero, ad eccezione di clandestini, minori in età non lavorativa e percettori di reddito di cittadinanza.
La sanzione, però, non è univoca ma graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito.
Infatti, l’importo va da un minimo di 1.800 euro, fino a un massimo di 43.200 euro, somme che possono essere aumentate del 20% nei casi esclusi dalle ipotesi in cui è ammessa diffida.
La maxi sanzione non si applica invece tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro.
Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà il provvedimento della maxi sanzione nei casi di:
[1] L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 881 del 22 aprile 2022, ha precisato che la procedura di comunicazione preventive via mail dei rapporti di lavoro autonomo occasionale si potrà utilizzata anche dopo il 30 aprile 2022. Tuttavia, su questa tipologia di comunicazione, nei prossimi mesi, vi saranno specifiche verifiche ispettive.