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Con la Circolare n. 56 del 10 maggio 2022, l’INPS è intervenuto a rettificare l’aliquota contributiva complessiva prevista per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole per l’anno 2022, sostituendo le tabelle 4 e 7 allegate alla precedente Circolare n. 31/2022.
L’intervento si è reso necessario poiché, ancorché l’art. 1, commi 221 e 222, Legge n. 234/2021, abbia esteso la NASpI, in luogo della disoccupazione agricola, agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) occupati dalle cooperative e loro consorzi di cui alla Legge n. 240/1984, nella Circolare n. 31/2022, l’INPS ha indicato comunque le riduzioni previste dall’art. 120, comma 2, Legge n. 388/2000 e dall’art. 1, commi 361 e 362, Legge n. 266/2005.
Come noto, l’art. 1, comma 221, lett. a), Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha esteso la NASpI, con effetto dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla Legge n. 240/1984.
Tali cooperative sono quindi ora tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2022 con la qualifica di operai agricoli, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data. Non ricorre più, invece, l’obbligo di corrispondere l’aliquota contributiva del 2,75% destinata a finanziare la disoccupazione agricola di cui all’art. 11, D.L. n. 402/1981.
La novella normativa determina anche la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare la riduzione dello 0,40% di cui all’art. 120, comma 2, Legge n. 388/2000, di cui lo 0,03% è applicabile alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e il residuo 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso UniEmens, sezione “Datori di lavoro privati”, nonché quella dell’1% di cui all’art. 1, commi 361 e 362, Legge n. 266/2005.
Tali riduzioni non sono infatti più applicabili e, pertanto, l’aliquota complessiva dovuta dalle cooperative è stata elevata:
Con la Circolare n. 56/2022, l’INPS ha quindi modificato le tabelle 4 e 7 della precedente Circolare n. 31 del 25 febbraio 2022, eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati. Alla Circolare sono state quindi allegate le nuove tabelle 4 e 7, che prevedono un'aliquota complessiva del 30,5830% per le cooperative agricole e del 33,1830% per le cooperative agricole di tipo industriale.
Le nuove aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientri nelle categorie delle predette cooperative.
Nella Circolare in esame l’INPS ha infine evidenziato che l'aliquota contributiva dello 0,30% per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotta dall'art. 25, comma 4, Legge n. 845/1978, è gestita nella sezione del flusso UniEmens dei datori di lavoro privati.