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In base alle norme giuslavoristiche vigenti, i nuovi requisiti da rispettare per potere accedere ai benefici della maxi detrazione in caso di lavori edili di importo superiore ai 70.000 euro si richiedono anche alle eventuali società subappaltatrici coinvolte nel progetto.
In pratica, in base a quanto previsto dall’articolo 28-quater del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), sui lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, avviati a partire dal 27 maggio 2022, i datori di lavoro interessati, per consentire il riconoscimento dei benefici fiscali più oltre individuati, dovranno applicare ai propri dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali e/o Territoriali del settore edile, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
Ricordiamo che le agevolazioni a cui potenzialmente si potrà accedere rispettando la condizione sopra specificata sono:
Precisiamo, inoltre, che lo specifico contratto di lavoro prescelto dovrà essere riportato sia nell’atto di affidamento dei lavori che sulle fatture emesse in relazione agli stessi e che la verifica di ciò sarà affidata all’Agenzia delle Entrate, la quale potrà avvalersi del supporto fornito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'INPS e dalle Casse edili.
Considerato che in base al comma 14 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”, le stesse disposizioni previste dall’articolo 28-quater del D.L. n. 4/2022 si applicano anche agli eventuali subappaltatori coinvolti nel progetto, inoltre si ritiene che lo stesso principio debba essere rispettato quand’anche la parte di lavoro edile subappaltato non risulti superare, in termini economici, la soglia dei 70.000 euro.