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Con l’espressione “infortunio in itinere” si intende quel tipo di infortunio, solitamente avente carattere di sinistro stradale, che può accadere al dipendente in diverse circostanze prestabilite dalla normativa.
Il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, si riferisce all’infortunio in itinere come a una particolare tipologia di evento che determina una inabilità al lavoro permanente o temporanea del lavoratore, che si verifichi lungo il normale percorso che quest’ultimo compie spostandosi:
La normativa prende in considerazione il normale percorso compiuto dal lavoratore intendendo, in tal senso, quello più breve e diretto normalmente o abitualmente compiuto dallo stesso. L’eventuale percorso non abituale, per poter essere indennizzabile, deve invece essere giustificato da una concreta situazione di viabilità o da una causa di forza maggiore. Tra queste, rientrano i casi in cui la deviazione dipenda dall’adempimento ad un ordine impartito dal datore di lavoro, da esigenze improrogabili ed essenziali o dall’adempimento ad obblighi penalmente rilevanti. Altre variazioni effettuate nei suddetti tragitti non fanno invece rientrare l’evento nella categoria dell’infortunio in itinere.
L’INAIL ha precisato con specifici chiarimenti che, affinché operi la tutela assicurativa, sono necessarie tre condizioni:
Non solo, ai fini dell’eventuale indennizzo dell’infortunio in itinere è necessario tenere in considerazione anche le modalità di spostamento scelte dal lavoratore per compiere il normale percorso.
Infatti, la copertura assicurativa opera solo quando, in presenza delle condizioni di cui sopra, il tragitto venga percorso mediante le ordinarie modalità di spostamento, ovvero in caso di spostamenti a piedi o mediante mezzi pubblici.
Gli spostamenti tramite mezzi privati, come l’automobile, invece devono risultare necessitati.
Come indicato dall’Istituto, l’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda invece l’utilizzo della bicicletta, l'INAIL aveva stabilito che: “l’infortunio occorso a bordo di un velocipede, percorrendo una strada aperta al traffico di veicoli a motore, dovesse essere indennizzato solo in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre si potesse prescindere dalle condizioni di necessità qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto come ad esempio una pista ciclabile”.
In seguito, il Legislatore ha sancito che, a prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all'indennizzo.
Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.