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Nell’attesa di vedere la pubblicazione sulla G.U. del Decreto Aiuti, l’ultima bozza in circolazione allarga la platea di coloro che potranno beneficiare del bonus di 200 euro promosso al fine di calmierare il recente aumento inflattivo.
Tale misura si affianca a quelle adottate in ambito energetico, sia con riferimento alla riduzione delle accise sui carburanti che con riferimento all’aumento delle bollette con le quali ci siamo dovuti confrontare già prima dell’avvio della crisi bellica.
I recenti interventi legislativi hanno previsto l’inserimento di nuove categorie di soggetti che, unitamente a quelle già considerate, andranno ad ampliare l’elenco di coloro che potranno beneficiare della misura di sostegno finanziario.
In particolare, saranno interessati:
Le modalità di erogazione di tale importo una tantum varieranno a seconda della categoria reddituale destinataria e, normalmente, ne prevedono l’accreditamento durante il mese di luglio a favore di coloro che rispetteranno il tetto annuale (2022) di reddito complessivo inferiore a 35.000 euro lordi.
I datori di lavoro dei settori pubblico e privato riconoscono il bonus in via automatica, e ne verificano la spettanza in sede di conguaglio di fine anno.
L’importo del bonus sarà accreditato, in unica soluzione, direttamente con lo stipendio di luglio e per ottenerlo il dipendente non dovrà inoltrare alcuna domanda; corrispondentemente, il datore di lavoro recupererà gli importi erogati operando compensazioni con le somme dovute all’INPS.
Nel caso le condizioni richieste dalla norma istitutrice non risultassero rispettate, gli stessi datori di lavoro provvederanno al recupero dell’importo in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Con la mensilità di luglio 2022, l’INPS (o un altro ente di previdenza incaricato) erogherà d’ufficio l’indennità una tantum di 200 euro ai titolari di pensione, ai prepensionati e a chi a giugno avrà percepito l’indennità di disoccupazione.
Per il calcolo del tetto dei 35.000 euro si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva), mentre non rientrano nel conteggio il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
L'indennità di 200 euro non costituisce reddito ai fini fiscali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Anche a favore di tali soggetti l’accreditamento dei 200 euro risulterà effettuato dall’INPS in modo del tutto automatico e sarà effettuato sempre durante il mese di luglio.
Tuttavia, prima di procedere al riconoscimento dell’importo in oggetto, l’INPS effettuerà verifiche mirate per escludere coloro che già ottengono il bonus in quanto pensionati ed esaminerà i nuclei familiari in cui risulta la presenza di componenti a basso reddito che hanno diritto al bonus in qualità di dipendente.
Relativamente a tali categorie di soggetti:
la domanda dovrebbe essere predisposta ed indirizzata all’INPS, da parte loro o anche per il tramite di patronati, adottando procedure simili a quelle già utilizzate in precedenza grazie ai già noti strumenti informatici diventati di uso comune (SPID, CIE, PIN o CNS).
Con l'obiettivo di sostenere il potere d'acquisto anche di autonomi e professionisti è stato istituito un fondo la cui dotazione, non essendo molto rilevante (400 milioni di euro) comporterà, probabilmente, condizioni maggiormente restrittive nei confronti dei potenziali interessati.
Sarà un Decreto Ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti, a definire le modalità di erogazione del bonus ed i requisiti richiesti per potervi accedere, mentre il pagamento dovrebbe comunque avvenire a luglio.