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Le Casse extra legem sono enti bilaterali previsti dai contratti di lavoro agricoli che hanno la funzione di integrare il trattamento di malattia e infortunio sul lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Le stesse sono infatti previste dal Contratto Collettivo Nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti all’articolo 62.
Nel CCNL viene disposto che, per quanto riguarda la malattia, l’integrazione salariale corrisposta dalla Cassa extra legem dovrà assicurare agli operai agricoli a tempo indeterminato, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell'80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.
Anche per gli operai a tempo determinato, l’integrazione salariale da parte delle Casse dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione, pari all'80% del salario giornaliero contrattuale.
In materia di infortuni sul lavoro, l’integrazione salariale delle Casse extra legem, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni, dovrà assicurare agli operai a tempo indeterminato un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell'80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.
A partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall'INAIL, l’integrazione dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro, le Casse extra legem dovranno assicurare, tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all'80% del salario giornaliero contrattuale.
Le Casse extra legem inoltre:
Attenzione però, i vari contratti provinciali di lavoro intervengono in materia di Casse extra legem stabilendo la misura della contribuzione destinata al finanziamento delle Casse oltre a definire gli importi di integrazione e la modalità di erogazione degli stessi, se differenti da quanto esplicitato nel CCNL.
È bene, quindi, attenersi scrupolosamente alle indicazioni recepite dai contratti di lavoro provinciali e successivamente verificare ogni singolo evento di malattia e/o infortunio per una corretta integrazione retributiva.
Le aziende, così come i lavoratori, sono chiamati a contribuire al finanziamento della Cassa extra legem provinciale mediante il versamento di un importo in percentuale o giornaliero a seconda delle disposizioni che regolamentano la Cassa e da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini dei contributi obbligatori, oppure sul numero di giornate lavorate. Il datore di lavoro procederà a trattenere sul cedolino paga la quota di competenza del lavoratore e versare l’intero importo secondo le modalità previste dall’ente stesso. Generalmente le quote di competenza delle Casse extra legem vengono versate unitamente ai contributi trimestrali, salvo differenti accordi tra ente e INPS.
Il lavoratore interessato ad ottenere l’integrazione delle indennità economiche di malattia o infortunio deve presentare in autonomia apposita domanda alla Cassa, secondo le modalità previste dalle diverse Casse provinciali. Ogni ente ha una propria documentazione riguardate la presentazione della richiesta di integrazione nella quale dovranno essere inserite tutte le notizie richieste. La domanda dovrà essere presentata entro un anno dalla fine dell’evento, salvo diverse indicazioni. Insieme alla domanda si consiglia di allegare la fotocopia dei tagliandi di liquidazione delle indennità da parte dell’INAIL o dell’INPS, i certificati medici e le buste paga relative al periodo di malattia per gli OTI. Le domande verranno indennizzate solo se la ditta è in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Fondo.