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Con l’emendamento n. 23.0.14 che il Senato ha inserito nella Legge di conversione del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, si andrà a modificare la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 43-bis della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, riguardante il perimetro dei lavori che, a partire dal prossimo 27 maggio 2022, richiederanno l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di settore al fine di potere fruire dei benefici fiscali legati al mondo dell’edilizia (superbonus e altri bonus casa).
Se in precedenza era previsto che il rispetto del CCNL fosse richiesto solamente con riferimento ai lavori edili, inseriti in un apposito elenco (allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), di importo superiore a 70.000 euro, in caso di ratifica dell’emendamento di cui sopra avremo che il limite di importo di 70.000 euro non riguarderà più solamente i lavori edili eseguiti, bensì l’intero importo delle opere eseguite, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei Contratti Collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, sarà riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Risulta del tutto evidente, pertanto, che, se verrà confermato l’emendamento, a partire dal 27 maggio 2022 nei contratti e in tutte le fatture riguardanti interventi di importo complessivo superiore a 70.000 euro sarà obbligatorio indicare il CCNL applicato dalle imprese che eseguiranno lavori edili anche se quest’ultimi risulteranno, per importo, inferiori alla soglia dei 70.000 euro.
L’impatto di un tale cambiamento sarà notevole, infatti, se in precedenza la soglia limite dei 70.000 euro riferita ai soli lavori edili non era sempre di facile raggiungimento, inserendo il riferimento all’intervento complessivo, che comprenderà, ad esempio, anche gli impianti e gli infissi, risulterà molto più facile che scatti l’adempimento correlato al rispetto del CCNL nei confronti dell’impresa edile che parteciperà ai lavori.
L’emendamento, rafforzando il concetto che intende esprimere, precisa, inoltre, che mentre il conteggio legato al superamento della soglia è complessivo, gli obblighi relativi al rispetto del CCNL riguardano solamente le lavorazioni edili e non quelle di altro genere (ad esempio le lavorazioni impiantistiche).