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Con il Messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022, l’INPS ha fornito precisazioni in merito agli obblighi contributivi riguardanti gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e i soci lavoratori assunti in qualità di dipendenti da parte delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o conferiti dai loro soci.
Come noto, la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), modificando l’articolo 3, comma 1 della Legge 15 giugno 1984, n. 240, con decorrenza 1° gennaio 2022, ha previsto, in capo alle imprese cooperative e ai loro consorzi, inquadrate nel settore dell’agricoltura (articolo 2 della Legge n. 240/1984), l’obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento della NASPI/ASPI con riferimento:
Sempre per i soggetti in argomento (cooperative e loro consorzi), l’Istituto previdenziale, facendo seguito anche a quanto riportato nella sua Circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, ricorda che, ove dovuto, troverà applicazione l’obbligo di versamento del ticket licenziamento (articolo 2, commi 31-35 della Legge n. 92/2012), precisando, in seguito, che sono altresì dovuti (per i lavoratori assunti a tempo indeterminato) i versamenti dei contributi di finanziamento della:
Al fine di agevolare l’assolvimento dei suddetti obblighi contributivi, l’INPS ha previsto l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.
Nel medesimo Messaggio, inoltre, vengono riportate le tabelle contenenti le percentuali contributive da riportare nel flusso UNIEMENS, precisando che le ulteriori contribuzioni saranno riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata. Tra queste rientrano:
Viene anche ricordato che le agevolazioni, in base alle quali operano le riduzioni di cui all’articolo 9, comma 5 della Legge n. 67/1988, potranno essere applicate ai datori di lavoro in commento, qualora le imprese esercitino la loro attività in zone montane o in zone svantaggiate (escludendo l’aliquota dello 0,30%) con riferimento alla contribuzione dovuta per gli OTI e gli apprendisti a tempo indeterminato.
Sotto l’aspetto puramente operativo, viene precisato che per il versamento del contributo CIGO e CIGS, dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, sono stati istituiti i valori (da inserire all’interno dell’elemento “CodiceCausale”):
Per ultimo, la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi pregressi può essere effettuata nei flussi UNIEMENS di competenza di: