Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Alle porte delle nuove elezioni amministrative, che si terranno il 12 e 13 giugno sul territorio nazionale, con eventuali ballottaggi il 26 giugno 2022, è tempo di analizzare la disciplina normativa dei permessi collegati ad assenze per attività elettorali.
Coloro che sono chiamati a svolgere funzioni in tutte le consultazioni elettorali disciplinate dalle leggi della Repubblica o delle Regioni, per tutta la durata delle stesse godono di diritti concernenti l'assenza dal lavoro e il recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.
La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme, l’art. 119, D.P.R. n. 361/1957 come sostituito dall’art. 11 della Legge n. 53/1990, e l’art. 1, Legge n. 69/1992.
I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato) chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:
Il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio è tenuto ad osservare una serie di adempimenti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro quali avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro dell’assenza dal lavoro, consegnare eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, facendo seguire certificazione del presidente del seggio.
La documentazione da produrre al rientro in azienda, tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.
I giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
Secondo la Cassazione (Sentenza n. 11830 del 19 settembre 2001), anche se l’impegno è parziale, l’assenza ai fini lavorativi è legittima per l’intera giornata.
Il lavoratore ha quindi diritto alla normale retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta se avesse prestato attività lavorativa, nonché al pagamento di quote aggiuntive della retribuzione per le giornate festive o non lavorative comprese nel periodo di assenza o in alternativa al godimento di altrettante giornate di riposo compensativo.
Non sono previsti permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti del settore privato per recarsi a votare nei Comuni di residenza, laddove diversi da quelli in cui svolgono prestazione lavorativa.
Alla luce di quanto esposto, le somme sono riconosciute in busta paga a titolo di:
In particolare, è opportuno distinguere tra:
Per i primi, i periodi di permesso elettorale o riposo compensativo vengono evidenziati in busta paga a solo scopo figurativo, dal momento che il compenso mensile non subisce variazioni. Discorso diverso per le quote di retribuzione aggiuntiva. Queste, al contrario, devono essere pagate dall’azienda sommandole al compenso mensile.
Nel caso dei dipendenti pagati ad ore, invece, tutti i giorni/ore di permesso elettorale, riposo compensativo o retribuzione aggiuntiva vanno ad alimentare la retribuzione lorda insieme, ad esempio, al lavoro ordinario e straordinario.
Le somme erogate nel cedolino paga a carico del datore di lavoro sono soggette a contributi INPS (conto azienda e dipendente) e tassazione IRPEF.
Le stesse concorrono a formare il reddito complessivo ai fini fiscali del percipiente, il quale sarà poi indicato all’interno della Certificazione Unica rilasciata dall’azienda/sostituto d’imposta.
Le assenze del dipendente per le operazioni di seggio sono a tutti gli effetti considerate utili ai fini della maturazione di:
Al di là di quanto prevede la normativa, l’azienda è libera di riconoscere, attraverso apposito contratto collettivo aziendale, regolamento interno o semplicemente per prassi, condizioni migliorative in tema di assenze per operazioni elettorali.