Con la Circolare n. 60 del 18 maggio 2022, l’INPS ha reso le attese indicazioni circa le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola relativa all’anno 2021. Il documento di prassi indica, tra l’altro, i criteri di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dai lavoratori del settore agricolo, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Soggetti beneficiari
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021, gli operai agricoli a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso del 2021, devono aver prestato almeno un giorno di lavoro effettivo nel corso di tale anno.
Per i lavoratori che, in ragione di due o più rapporti di lavoro in settori diversi, compreso quello agricolo, accedono alla cassa integrazione sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 eventualmente spettante, sono equiparati a lavoro solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel 2021 per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
Tra i beneficiari rientrano gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021, che nel medesimo anno abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola 2021, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, saranno assunti limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
In relazione all’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni è applicabile anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).
Gli operai agricoli a tempo indeterminato, destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti, e abbiano presentato apposita domanda entro il 31 marzo 2022.
La disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi che nell’anno 2021 hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS concessi con le causali “COVID-19”.
In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola in competenza del 2021, saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS fruiti in qualità di operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole in parola e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in ragione di altri rapporti di lavoro agricolo.
Il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola
L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione, entro il limite delle 365 del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola 2021, alle giornate lavorate nel medesimo anno saranno quindi aggiunti:
- i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
- i periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali “COVID-19”;
- i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali “COVID-19” fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi.
La retribuzione di riferimento
Ai fini del calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, anche per la prestazione di competenza del 2021, come retribuzione di riferimento sarà utilizzato l’importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione. Dall’importo così calcolato è detratto, a titolo di contributo di solidarietà, il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di centocinquanta giorni.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’importo dell’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva (non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà).
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 è quindi pari al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
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