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L’INPS, con la Circolare n. 60 del 18 maggio 2022, ha illustrato le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2021.
Nella Circolare vengono specificati i beneficiari della misura, i requisiti per l’accesso e le istruzioni per il calcolo dell’indennità. In particolare, per quest’anno, i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga vengono equiparati a quelli lavorativi per la determinazione dell’assegno.
Per quanto riguarda i soggetti ricompresi, si tratta di:
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola deve essere considerato il numero di giornate lavorate nel 2021 e a questo devono essere aggiunte:
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2022, gli operai di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano o commerciano prodotti agricoli o zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci, hanno diritto alla NASPI. Pertanto, nell’anno 2023 questi non avranno più accesso, relativamente all’anno 2022, all’indennità di disoccupazione agricola.
Con riferimento all’anno 2021, l’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e pari al 30% per gli OTI. La retribuzione utile al calcolo dell’indennità di disoccupazione consiste nella media ponderata tra quella relativa ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita con riferimento ai periodi di trattamento di integrazione salariale di cui il lavoratore ha beneficiato.
Il periodo indennizzabile di indennità di disoccupazione, infine, è pari a 180 giorni per i lavoratori extracomunitari.