Con la Nota n. 1159 del 7 giugno 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso alcuni importanti chiarimenti in relazione ai provvedimenti di sospensione delle attività previsti dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, per le casistiche del settore agricolo e zootecnico nelle quali l’immediata interruzione delle attività potrebbe comportare gravi conseguenze alle produzioni oppure determinare problematiche di carattere igienico sanitario.
La disposizione mira a contrastare sia il lavoro nero che le omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si stabilisce che, se al momento di un accesso ispettivo, l’INL riscontra che:
- almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
deve adottare un provvedimento di sospensione dell’attività.
Con la Circolare n. 3/2021, l’INL aveva indicato che il provvedimento di sospensione in caso di mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) sarà adottato solo nei casi di accertata mancanza di redazione dello stesso.
Nello stesso documento si precisava che nell’ipotesi in cui invece il DVR sia custodito in luogo diverso, il provvedimento di sospensione potrà essere adottato con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Nel caso in cui poi si accerti che il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso. In ogni caso, è richiesta l'esibizione del DVR ai fini della revoca del provvedimento. La mancata elaborazione del DVR sarà anche oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (art. 29, comma 1), eccetto per le aziende per le quali è previsto il solo arresto.
Analoghe previsioni valgono nei casi di mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e di mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (si veda la Circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021).
Le novità della Nota n. 1159 del 7 giugno 2022
Nella Nota n. 1159/2022, l’INL ribadisce l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo che ravvisi le suddette irregolarità. Sono comunque salve le disposizioni del quarto comma dell’art. 14 che consentono di non applicare immediatamente il provvedimento di sospensione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. Inoltre, in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere:
- dalle ore 12,00 del giorno lavorativo successivo;
- dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta;
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Posto quindi che la mancata adozione del provvedimento di sospensione deve essere presa in considerazione solamente dopo una valutazione concreta sui rischi per la salute dei lavoratori e la loro incolumità, la stessa dovrà essere accuratamente motivata indicando nel verbale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
L’INL ritiene che possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità, quindi una valida ragione per posticipare gli effetti del provvedimento, “la sospensione di un servizio pubblico, che in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio dei diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad esempio, l’attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, ecc.)”.
Analogamente, l’INL ha affermato che la sospensione dell’attività di allevamento di animali comporta un grave rischio per l’incolumità pubblica per le conseguenze che potrebbero derivare da un mancato accudimento degli animali.
Inoltre, “in tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive - ad esempio per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione - la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.”
Tuttavia, l’INL ha ribadito come la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
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