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Con il Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, l’INPS ha reso i primi chiarimenti, non esaustivi, inerenti alle modalità di erogazione del c.d. bonus 200 euro.
Prima di esaminare gli aspetti operativi per i quali è possibile fornire delucidazioni, è bene ricordare che l’istituto rimanda a una specifica Circolare le indicazioni utili alle modalità applicative delle disposizioni recate dal D.L. n. 50/2022. L’intento della presente circolare è quello di fornire indicazioni pratiche per i datori di lavoro e per i lavoratori dipendenti.
Prima di iniziare l’analisi prettamente operativa, ribadiamo che siamo in attesa della Circolare esplicativa dell’INPS, motivo per il quale potranno seguire alla presente ulteriori chiarimenti e/o correzioni alle interpretazioni proposte dagli addetti ai lavori.
Al fine di semplificare la lettura, abbiamo deciso di sezionare la norma in domande e risposte con qualche considerazione aggiuntiva, esclusivamente per le aziende assuntrici di lavoratori dipendenti tralasciando quindi le specifiche per tutte le altre categorie di percettori dell’indennità.
Il bonus sarà erogato a lavoratori dipendenti (ivi inclusi agricoli, lavoratori a termine, stagionali e intermittenti), pensionati, disoccupati, collaboratori coordinati e continuativi, percettori del reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi occasionali, autonomi e professionisti.
Il bonus dovrà essere erogato direttamente per il tramite dei datori di lavoro nella busta paga del mese di competenza luglio, pagata ad agosto e per i soli dipendenti in forza nel mese di luglio.
La norma include la generalità dei datori di lavoro e, quindi, anche quelli agricoli. Attenzione però, i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola erogata nel 2022, di competenza 2021, riceveranno il bonus direttamente dall’INPS.
La normativa non prevede limiti di reddito, ma è tuttavia previsto che il bonus non sia erogato a tutti i lavoratori. Infatti, i datori di lavoro dovranno erogarlo esclusivamente ai lavoratori che hanno beneficiato nel primo quadrimestre del 2022 dell’esonero di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021, ovvero coloro i quali hanno ricevuto la riduzione contributiva dello 0,80%. Autorevoli esperti interpretano la norma in tale passaggio intendendo che il bonus spetta anche all’acquisizione del diritto alla decontribuzione. Ciò significa che se un lavoratore non ha avuto l’esonero dello 0,80%, per motivi vari, nei primi quattro mesi, ma in quelli successivi ne vanta il diritto, allora il datore di lavoro deve erogare il bonus 200 euro.
Al riguardo si attendono chiarimenti da parte dell’INPS, ovvero se sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso dei primi quattro mesi del 2022 il lavoratore abbia beneficiato della decontribuzione.
Il lavoratore potrà beneficiare del bonus 200 euro una sola volta. In caso di più rapporti di lavoro sarà onere del lavoratore dichiarare la volontà di ricevere il bonus direttamente al proprio datore di lavoro.
Le aziende, pertanto, si dovranno inevitabilmente cautelare per evitare possibili plurime erogazioni che, in caso di verifica, comporterebbero recuperi nelle denunce contributive. Peraltro, in caso di lavoratore cessato, il datore di lavoro vedrebbe recuperati i 200 euro e, a sua volta, si troverebbe costretto a chiederne la restituzione direttamente al lavoratore cessato.
Non è previsto alcun riproporzionamento del valore, motivo per il quale l’importo sarà sempre di euro 200.
Il datore di lavoro erogherà in automatico il bonus 200 euro esclusivamente ai lavoratori che hanno restituito l’autocertificazione di cui al paragrafo successivo. Tale documento dovrà pervenire al datore di lavoro in via preventiva rispetto all’emissione del cedolino paga di competenza.
Dopo aver cercato di rispondere ai quesiti di maggior interesse, l’analisi successiva affronterà il tema dell’autocertificazione, ovvero la dichiarazione che il lavoratore dovrà obbligatoriamente presentare al proprio datore di lavoro per ricevere il bonus 200 euro. Infatti, senza la richiesta del dipendente, l’azienda non potrà erogare il bonus, in quanto sarà onere del lavoratore subordinato certificare il proprio status utile alla percezione del bonus stesso.
Relativamente a tale documento, ad oggi, l’istituto previdenziale non ha fornito alcun facsimile ufficiale, pertanto, siamo in attesa della Circolare esplicativa, la quale, a nostro parere, fornirà ulteriori indicazioni.
Nella dichiarazione i lavoratori dovranno sicuramente autocertificare di:
Non si esclude che, una volta pubblicata la Circolare INPS, la stessa possa prevedere ulteriori requisiti da autocertificare, motivo per il quale, in questo momento, ci atteniamo esclusivamente alle informazioni disponibili.