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Con il Messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022, l’INPS ha annunciato di aver concluso le attività di gestione delle domande ricevute per l’esonero contributivo accordato alle imprese della filiera agricola dall’art. 70, D.L. n. 73/2021, e di averne comunicato l’esito ai soggetti richiedenti. I beneficiari dell’esonero devono ora provvedere, entro il 20 luglio 2022, al versamento della contribuzione eccedente l’importo autorizzato.
Come noto, l’art. 70, D.L. n. 73/2021, ha accordato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, relativi al mese di febbraio 2021, a favore delle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al D.L. n. 73/2021.
L’esonero è riconosciuto sia ai datori di lavoro (comprese le aziende appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici ATECO rientranti nell’agevolazione), sia ai lavoratori agricoli autonomi, in relazione al versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, con riguardo ai lavoratori autonomi agricoli, al versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.
Con il Messaggio n. 2581/2022, l’INPS ha reso noto di aver comunicato ai soggetti interessati l’importo effettivamente fruibile dell’esonero contributivo (l’importo autorizzato tiene conto di quanto richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dei limiti del massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework).
Nel Messaggio l’Istituto ha quindi invitato i soggetti beneficiari dell’esonero a versare, entro il 20 luglio 2022, la contribuzione eccedente rispetto all’importo autorizzato.
Il versamento della contribuzione esclusa dall’esonero può essere effettuato in un’unica soluzione (senza aggravio di sanzioni civili) o in forma rateale, ai sensi dell’art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”.
L’INPS ha poi evidenziato che le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nelle comunicazioni dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del Messaggio in esame (ossia, entro il 27 luglio 2022).
Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nel messaggio PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo di cui all’art. 70 del D.L. n. 73/2021 - C.F. ………………….. - Matricola/cida/progressivo azienda ……………”.