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Con la Circolare n. 75 del 30 giugno 2022, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l’anno 2022 da Coltivatori Diretti, coloni, mezzadri ed Imprenditori Agricoli Professionali. Nel documento di prassi sono indicate anche modalità e termini per accedere all’esonero contributivo riconosciuto alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola.
Nella Circolare n. 75/2022, l’INPS ha innanzitutto evidenziato che con il D.M. 17 giugno 2022, il Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato il reddito medio giornaliero per l’anno 2002 in misura pari a 60,26 euro.
L’aliquota contributiva da applicare a Coltivatori Diretti, mezzadri, coloni e Imprenditori Agricoli Professionali, comprensiva del contributo addizionale del 2%, è fissata al 24,00%, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.
A tale contribuzione deve poi aggiungersi il contributo addizionale per l’anno 2022, pari a 0,69 euro a giornata (calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva).
Ai fini del calcolo della contribuzione IVS dovuta, occorre dunque moltiplicare il reddito medio convenzionale giornaliero (pari a 60,26 euro per il 2022) per il numero di giornate indicate nella tabella D allegata alla Legge n. 233/1990, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda. Al risultato ottenuto deve essere, quindi, applicata l’aliquota di finanziamento pari, dal 2018, al 24% (comprensiva del contributo addizionale del 2% di cui all’art. 12, comma 4, Legge n. 233/1990). L’aliquota non subisce variazioni in relazione all’ubicazione dell’attività (zona normale o svantaggiata) o all’età del lavoratore. Alla contribuzione così determinata deve essere infine aggiunto il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, pari, per l’anno 2022, a 0,69 euro (in luogo degli 0,68 euro del 2021).
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, pensionati e in possesso dei necessari requisiti, possono comunque richiedere la riduzione del 50% dei contributi ai sensi dell’art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997.
Per l’anno 2022, il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità, resta fissato nella misura di 7,49 euro, ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei Coltivatori Diretti, coloni e mezzadri.
Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Coltivatori Diretti, mezzadri e coloni resta fissato, anche per il 2022, nella misura capitaria annua di:
Il D.M. 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato in misura pari al 15,27%, la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013. Tale riduzione sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Al fine dell’individuazione delle aree ove trovano applicazione le agevolazioni accordate a Coltivatori Diretti, coloni, mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali operanti nei territori montani e nelle zone svantaggiate, occorre aver riguardo all’art. 9, D.P.R. n. 601/1973, per i territori montani e all’art. 15, Legge n. 984/1977, per le zone agricole svantaggiate.
Nell’allegato n. 1 alla Circolare n. 75/2022 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2022 e gli importi della contribuzione da versare per ciascuna categoria interessata.
Il pagamento della contribuzione relativa all’anno 2022 deve essere effettuato, a mezzo Modello F24, in quattro rate. Le indicazioni per il pagamento saranno rese disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
Il pagamento dei contributi 2022 dovrà essere effettuato nei seguenti termini:
Con la Circolare n. 59 del 16 maggio 2022, l’INPS ha reso le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dall’art. 1, comma 503, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, a favore dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, con età inferiore a quaranta anni che, per effetto dell’art. 1, comma 520, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, opera anche sulle nuove iscrizioni alla previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
L’esonero è applicabile nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.
In relazione a tale esonero l’INPS raccomanda la tempestiva presentazione della richiesta di accesso al beneficio, nei termini indicati nella Circolare n. 59/2022, considerati i tempi tecnici necessari agli adempimenti istruttori per la registrazione nel Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) e alla verifica preventiva da parte dell’Istituto, per il tramite del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.