I contributi rappresentano le quote della retribuzione o del reddito di lavoro destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo - assicurativo.
L’onere contributivo incombe sia sul lavoratore sia sul datore di lavoro, quest’ultimo è responsabile civilmente e penalmente rispetto all’obbligo di versamento.
Base imponibile e misura della contribuzione
La misura dei contributi è determinata dalla natura dell’attività esercitata dall’azienda, dalla posizione rivestita dal lavoratore e dalla retribuzione imponibile.
La definizione di retribuzione da assoggettare a contributi rinvia alla nozione di reddito da lavoro dipendente valida ai fini fiscali (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997); in essa rientrano dunque “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, al lordo di qualsiasi ritenuta.
Alla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini previdenziali concorre, inoltre, la contrattazione collettiva: secondo quanto stabilito dalla Legge n. 402/1998, è l’accordo collettivo a regolare l’efficacia sugli istituti indiretti delle voci contrattuali aggiuntive rispetto a quelle legislativamente disciplinate.
La Legge n. 389/1989 fissa inoltre un minimale contributivo: la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi anche aziendali o da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Vale in questo ambito il principio di competenza: la base imponibile viene calcolata in riferimento alla retribuzione dovuta, sebbene non ancora corrisposta. Oltre alle componenti non rientranti nella definizione di reddito da lavoro ai fini fiscali, restano escluse dal calcolo della base imponibile alcune voci tassativamente stabilite ai soli fini previdenziali (ad esempio, premi di risultato o di produttività, somme corrisposte a titolo di TFR, ecc.).
In considerazione del fatto che il CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti fissa l’orario settimanale di lavoro a 39 ore, suddivise in 6 giorni lavorativi, l’istituto calcola il minimale contributivo prendendo come base le 6,30 ore giornaliere: i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato, vanno, quindi, calcolati su 6,30 ore.
Il Messaggio INPS n. 17901 del 5 novembre 2012 richiama l’interpretazione autentica del CCNL del 14 marzo 2013, la quale ha avuto importanti riflessi sull’applicazione dell’art. 1, commi 4 e 5, Legge n. 81/2006.
All’art. 40, commi 1 e 2, infatti, il CCNL recita: “L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata” e “(…) nel caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga in azienda a sua disposizione”.
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