Il periodo di prova consiste in un periodo previsto dai contratti di lavoro durante il quale le parti possono valutare se recedere dal contratto oppure continuare il rapporto in via definitiva.
Tale periodo consiste in una prestazione lavorativa a tutti gli effetti ed è da considerarsi solo una fase di un unitario rapporto di lavoro. Il periodo di prova è previsto anche nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche in tal caso può protrarsi solo per una fase circoscritta di questo.
La durata di questo periodo è prevista dal CCNL applicato e varia in base ai settori di riferimento. Solitamente non può superare i tre o i sei mesi, ma può durare più a lungo nel caso in cui la particolare complessità delle mansioni svolte richieda un periodo di tempo maggiore.
Il riferimento normativo dell’istituto è ricercabile nell’articolo 2096 del Codice Civile e la normativa prescrive determinati requisiti:
- il patto di prova deve risultare da atto scritto in cui siano riportate le mansioni affidate al lavoratore e la durata del periodo;
- dal patto deve risultare chiaramente la volontà delle parti di subordinare la definitività del rapporto al superamento di questo periodo;
- la previsione per iscritto sulla prova deve avvenire anteriormente o contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro. È nullo, infatti, qualsiasi patto di prova successivo all’inizio e, in mancanza di apposizione di questo, il rapporto si considera automaticamente già definitivo.
Come anticipato, il periodo di prova consiste a tutti gli effetti in attività lavorativa e rientra nel computo dell’anzianità di servizio del dipendente. Inoltre, spettano a quest’ultimo già durante la prova le ferie, il TFR e le mensilità aggiuntive.
I lavoratori in prova sono, invece, generalmente esclusi dal congedo matrimoniale a causa della breve anzianità di servizio. Deve essere comunque in ogni caso verificato il CCNL di riferimento.
Un’ulteriore particolarità del periodo di prova si ritrova nella possibilità di interrompere il rapporto in maniera più agile.
Infatti, come da dettato normativo: “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità”. Le parti hanno, pertanto, la facoltà di interrompere il rapporto unilateralmente, durante questo periodo, senza l’obbligo di procedere in forma scritta o con precisa motivazione.
Dal lato del lavoratore, le dimissioni durante il periodo di prova non comportano l’obbligo, vigente invece in caso di dimissioni durante il rapporto di lavoro, di procedere all’invio telematico di queste tramite l’apposito portale predisposto sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite SPID o Carta di Identità Elettronica. Non vi è inoltre l’obbligo di rispettare il preavviso. Anche in questo caso è consigliato procedere comunque con una comunicazione scritta, maggiormente corretta dal punto di vista formale.
Qualora invece sia il datore di lavoro a non ritenere superata la prova, questi potrà procedere con il licenziamento per mancato superamento della prova, senza dover riconoscere il preavviso o la relativa indennità. Ciò potrà avvenire anche prima del termine del periodo di prova, salvo che sia indicato nel contratto un termine di durata minimo della prova.
Il recesso datoriale può, però, essere considerato illegittimo in alcuni casi. Ad esempio, qualora la prova non sia stata di fatto consentita al lavoratore, non essendo stata data a quest’ultimo la possibilità di svolgere la mansione prevista, oppure se al lavoratore non siano state attribuite mansioni specifiche o lo stesso sia stato valutato su mansioni diverse rispetto a quelle pattuite, inoltre, in ogni caso in cui sia rinvenibile un motivo illecito o estraneo al rapporto di lavoro alla base del recesso. In tali casi, il dipendente ha l’onere di impugnare tale decisione chiedendone l’annullamento, con il diritto di terminare il periodo di prova o ottenere il risarcimento del danno.
La norma specifica inoltre che, se la prova è stata stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Nel caso in cui, quindi, nell’atto scritto in cui si prevede il periodo di prova sia disposto che questo debba avere una durata minima, per le parti non è possibile recedere anteriormente.
Concluso il periodo di prova, qualora non sia intervenuto il recesso, l’assunzione si ritiene definitiva e il servizio prestato, come anticipato, si computa nell’anzianità di servizio del prestatore. Non è necessaria alcuna formalità per la conferma definitiva del rapporto di lavoro, essendo sufficiente che si verifichi la prosecuzione dello stesso.
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