Quando si parla di licenziamento e dimissioni si fa riferimento a due delle cause previste dalla legge che conducono allo scioglimento di un rapporto di lavoro.
In termini generali, si parla di licenziamento se è l’azienda a voler sciogliere il contratto di lavoro e di dimissioni, quando, al contrario, è il lavoratore che desidera recedere dal contratto.
Alcune fra le cause di estinzione del rapporto di lavoro possono essere:
- Scadenza dei termini
- Risoluzione consensuale
- Cause di forza maggiore o sopravvenuta impossibilità
- Recessione dal contratto
Licenziamento
Il licenziamento è il recesso dal rapporto di lavoro esercitato dal datore di lavoro.
La disciplina di riferimento è costituita dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) e dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificati dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, ai quali si è affiancato il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Forma del licenziamento
Il datore di lavoro che intende licenziare un suo dipendente è obbligato a comunicare per iscritto la sua decisione indicandone i motivi. Il licenziamento, infatti, può avvenire oralmente solo se si tratta di lavoratori domestici, di lavoratori ultrasessantenni che hanno diritto alla pensione o di lavoratori in prova.
Dimissioni
Le dimissioni si hanno quando un lavoratore decide di metter fine al rapporto che ha instaurato con il proprio datore di lavoro, quindi, recede dal contratto. Si tratta di un atto unilaterale, ossia un’operazione che può essere compiuta senza che sia necessario il consenso dell'altra parte.
Una delle differenze principali tra dimissioni e licenziamento riguarda l'obbligo della giustificazione: mentre il datore di lavoro deve sempre spiegare per quale ragione ha deciso di licenziare qualcuno, un lavoratore che presenta le dimissioni non è tenuto a comunicare i motivi della sua decisione.
Forma delle dimissioni
In seguito alle riforme introdotte con l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, non è più sufficiente che il lavoratore comunichi al datore di lavoro le proprie dimissioni.
La nuova normativa prevede, infatti, che le dimissioni si possano considerare efficaci solo laddove venga completata anche un’apposita procedura telematica, introdotta per consentire al dipendente di comunicare la propria decisione e tutelarsi così da eventuali costrizioni o forzature. In particolare, la comunicazione deve avvenire via web attraverso l’uso di appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Il lavoratore può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite soggetti abilitati, servendosi del portalehttps://www.cliclavoro.gov.it/.
Le eccezioni
Sono escluse dal campo di applicazione della procedura telematica le dimissioni rese:
- in sedi protette (ovvero davanti le Commissioni di conciliazione, formate presso Ispettorati Territoriali del Lavoro, e le Commissioni di certificazione);
- durante il periodo di prova;
- dal lavoratore domestico;
- dai lavoratori marittimi;
- dai dipendenti del settore pubblico;
- dalle lavoratrici in maternità.
I tempi di preavviso
Per periodo di preavviso si intende quel periodo di tempo successivo alla presentazione delle dimissioni in cui il lavoratore continua a svolgere la propria attività lavorativa.
Si tratta di una forma di tutela del datore di lavoro, cui viene concesso un tempo teoricamente sufficiente a individuare, assumere e formare il dipendente che prenderà posto e mansioni del dimissionario. L'articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che ciascun contraente di un contratto di lavoro subordinato, anche se a tempo indeterminato, può recedere dal contratto dandone il preavviso entro il “termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità”. I termini di preavviso sono normalmente indicati dai CCNL di riferimento e possono dipendere da diversi fattori, tra cui qualifica e anzianità aziendale dei dimissionari. Laddove il periodo di preavviso previsto per legge non sia rispettato, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un'indennità, il cui importo è normalmente calcolato sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato. Si ricorda, infine, che, a prescindere dalla durata del periodo complessivamente previsto, tra i giorni di preavviso non sono conteggiati eventuali giorni di assenza dovuti a malattia, infortunio, ferie o maternità.
Il datore di lavoro, una volta ricevute tramite PEC le dimissioni, dovrà predisporre la comunicazione obbligatoria o darne pronta comunicazione agli intermediari di fiducia.
Diritto all’indennità di disoccupazione
Dimettendosi volontariamente i lavoratori agricoli perderanno il diritto all'indennità di disoccupazione, ad esclusione delle lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa.
Al contrario, ogni volta che il dipendente viene licenziato, salvo eccezioni particolari, ha diritto all’indennità di disoccupazione da parte dell’INPS, anche nel caso di licenziamento per giusta causa.
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