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Il c.d. bonus carburante è stato istituito dall'art. 2 del D.L. n. 21/2022, successivamente convertito dalla Legge n. 512 del 20 maggio 2022 (c.d. Decreto Ucraina-bis), per i lavoratori del settore privato. Questo consiste in un voucher del valore massimo di 200 euro, che il datore di lavoro può prevedere per i propri dipendenti.
Con la Circolare n. 27/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia.
Nello specifico, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, viene chiarito che il buono può essere erogato dalla generalità dei datori di lavoro privati, compresi i professionisti e i lavoratori autonomi che abbiano dipendenti. Restano invece escluse dall’applicazione dell’istituto le amministrazioni pubbliche.
Si specifica poi che, dal momento che la misura prevista è volta ad indennizzare i dipendenti dei datori di lavoro privati per i maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo del carburante, i buoni in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e quindi a singoli dipendenti, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. Questo solo se i buoni non sono erogati in sostituzione dei premi di risultato, dovendo invece, in questo caso, essere previsti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Dl punto di vista oggettivo, l’Agenzia delle Entrate specifica che il buono carburante beneficia dell'esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam. L’importo di 200 euro è quindi aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro previsto per i fringe benefit (fissato dal comma 3 dell’art. 51, TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) ma in caso di superamento della soglia di 200 euro, analogamente a quanto previsto per il limite di 258,23 euro, l'intero valore del buono carburante verrà tassato.
Il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell’art. 51, comma 3, TUIR, rappresenta pertanto un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo art. 51, comma 3, TUIR, per i fringe benefit. Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore massimo di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi. L’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline comporta l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente.
Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il dipendente può chiedere l’erogazione dei premi di risultato in bonus benzina, nel rispetto della normativa prevista. In questo caso, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di 258,23 euro, sia per i predetti buoni benzina per un valore di 200 euro. In caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
I buoni carburante dovranno essere erogati entro il 12 gennaio 2023, secondo il principio di cassa allargato.