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Con la Circolare n. 75 del 30 giugno 2022, l’INPS ha reso le consuete indicazioni circa i contributi previdenziali dovuti per l’anno 2022 da Coltivatori Diretti, coloni, mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).
La contribuzione IVS dovuta da Coltivatori Diretti, coloni, mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate dalla tabella D, allegata alla Legge n. 233/1990.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni giornaliere degli operai agricoli, per il numero di giornate indicate nella suddetta tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2022, il reddito medio giornaliero è stato determinato in misura pari a 60,26 euro. Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento di Coltivatori Diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa Gestione INPS sono fissate nella misura del 24,00%, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, e sono comprensive del contributo addizionale del 2% di cui all’art. 12, comma 4, Legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui all’art. 17, comma 1, Legge n. 160/1975, pari, per l’anno 2022, a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, pensionati e in possesso dei requisiti, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi ai sensi dell’art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997 (ai fini dell’applicazione della riduzione occorre aver riguardo alle indicazioni contenute nella Circolare n. 69/1998 dell’INPS).
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CONTRIBUTI 2022 DOVUTI DA COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI |
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FASCIA |
A |
B |
C |
D |
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1 |
3.139,77 euro |
2.903,44 euro |
1.957,88 euro |
1.721,56 euro |
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2 |
3.892,81 euro |
3.655,49 euro |
2.339,90 euro |
2.097,58 euro |
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3 |
4.643,85 euro |
4.407,53 euro |
2.709,92 euro |
2.473,60 euro |
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4 |
5.395,90 euro |
5.159,58 euro |
3.085,94 euro |
2.849,62 euro |
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A = zone normali. B = territori montani e zone svantaggiate. C = Over 65 pensionati - zone normali. D = Over 65 pensionati - territori montani e zone svantaggiate. |
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CONTRIBUTI 2022 DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI |
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FASCIA |
A |
B |
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1 |
2.371,26 euro |
1.169,38 euro |
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2 |
3.123,31 euro |
1.565,40 euro |
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3 |
3.875,35 euro |
1.941,42 euro |
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4 |
4.627,40 euro |
2.317,44 euro |
Per l’anno 2022, il contributo annuo dovuto per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei Coltivatori Diretti, coloni e mezzadri.
Il contributo di cui all’art. 4, Legge n. 852/1973, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Coltivatori Diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2022, resta fissato nella misura capitaria annua di:
Con il D.M. 1° febbraio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato nella misura del 15,27% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013. Tale riduzione sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni riconosciute ai territori montani e alle zone svantaggiate occorre continuare a far riferimento:
che individuano le zone che possono beneficiare delle riduzioni accordate a Coltivatori Diretti, coloni, mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali.
Il pagamento della contribuzione 2022 deve essere effettuato in quattro rate, a mezzo Modello F24. Le indicazioni per il pagamento mediante i Modelli F24 saranno rese disponibili nel Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura.
I versamenti devono essere effettuati entro i seguenti termini:
Nella Circolare l’INPS è intervenuta anche sull’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 503, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, destinato ai Coltivatori Diretti e agli Imprenditori Agricoli Professionali con età inferiore a 40 anni, esteso dall’art. 1, comma 520, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
L’esonero, si ricorda, è applicabile nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, i provvedimenti di autorizzazione alla fruizione di tali incentivi sono subordinati agli adempimenti istruttori per la registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e alla verifica preventiva da parte dell’INPS, per il tramite del Registro Nazionale Aiuti, del rispetto dei massimali individuali previsti dai Regolamenti comunitari.
Nel Registro SIAN gli “Esoneri CD/IAP under 40” concessi ai nuovi iscritti negli anni 2020, 2021 e 2022 presentano la validità di applicazione dell’aiuto pari a due annualità, l’anno d’inizio attività previsto dalla norma e l’anno successivo. Dopo tale termine, essendo inibita la registrazione nel Registro SIAN e la conseguente verifica nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, non sarà possibile autorizzare l’accesso all’esonero. Considerati i tempi tecnici necessari agli adempimenti istruttori sopra descritti si raccomanda, pertanto, la tempestiva richiesta di accesso al beneficio (nei termini indicati al punto 1 della Circolare INPS n. 59/2022).
In allegato:
Circolare n. 75 del 30 giugno 2022 - Allegato n. 1