La concessione in uso di veicoli aziendali a dipendenti e/o collaboratori dell’impresa è un fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare. La normativa relativa alla fiscalità del settore automotive si è infatti intrecciata a più riprese con quella del reddito di lavoro dipendente.
Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:
- esclusivamente aziendale. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private del soggetto. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit. In ogni caso è sempre opportuno formalizzarne l’assegnazione al fine di disciplinare il profilo di responsabilità;
- promiscuo aziendale e privato. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, ma anche per quelle private. Ne consegue che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa-lavoro ma esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI;
- esclusivamente privato. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, di conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore da assoggettare a tassazione è determinato sulla base del “valore normale” dell’auto con riferimento al prezzo medio di mercato ovvero a listini e tariffe.
Auto per uso promiscuo aziendale e privato
La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, di conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:
- l’uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l’assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l’assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti “a staffetta” nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento di un dipendente, sostituito da un altro soggetto.
L’attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit in misura forfettaria, differenziando due regimi che hanno la finalità di indirizzare le aziende verso l’utilizzo di veicoli poco inquinanti. Infatti:
- per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dall’effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
- per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro (in tal senso, Risoluzione n. 46/E/2020).
Dunque, va precisato che:
- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch’esso immatricolato da tale data;
- la norma “nuova” ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l’anno 2020 e le annualità successive.
In passato, nelle politiche di assegnazione dei veicoli era sufficiente stabilire semplicemente un tetto massimo di spesa. Con l’introduzione della nuova disciplina, l’imprenditore deve essere a conoscenza anche di quanto sia ecologico il veicolo, poiché incide nella determinazione del valore imponibile relativo al fringe benefit.
Calcolo dell’ammontare del benefit variabile
Per individuare la tipologia di veicolo e l’ammontare del benefit “variabile” è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo, quindi:
- ricavare dalle tabelle ACI il costo chilometrico sulla base del modello di autovettura;
- moltiplicare il costo/km per una percorrenza convenzionale di 15.000 km;
- determinare la quota di fringe benefit applicando la relativa aliquota;
- calcolare l’imponibile mensile dividendo il fringe benefit per 12, o per il diverso periodo.
Andrea Fiumi
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