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A distanza di qualche mese dalla soppressione dell’obbligo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, l'INPS ha pubblicato la Circolare n. 94/2022, con la quale fornisce chiarimenti sul trattamento delle assenze determinate dall'assenza del Green Pass da parte dei lavoratori.
La Circolare n. 94 del 2 agosto 2022 fornisce le indicazioni operative in relazione agli aspetti economici e previdenziali legati all'obbligo della certificazione verde COVID-19 sui luoghi di lavoro, esteso a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato dal D.L. n. 127/2021 a partire dal 15 ottobre 2021 e rimasto in vigore fino al 30 aprile 2022.
Il datore di lavoro aveva l’obbligo di verificare, anche a campione, la disponibilità dei lavoratori di un certificato verde valido. Qualora il lavoratore fosse risultato privo del Green Pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, il datore di lavoro doveva considerarlo assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Relativamente al periodo di assenza ingiustificata, il datore di lavoro non ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore alcuna retribuzione, compenso o emolumento, comunque denominati.
Inoltre, per le imprese che operano nel settore privato, è stata prevista la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro senza retribuzione dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Successivamente, con il D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 52/2022, si è avviato il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022, prorogando il termine dell’obbligo della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro al 30 aprile 2022.
L’INPS, nella Circolare n. 94, ha ribadito che l'assenza dell’obbligo retributivo durante le giornate di assenza ingiustificata ha determinato anche il venire meno dell'obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro.
Ne deriva che il lavoratore “assente ingiustificato” non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria, in quanto la disposizione in commento consente la possibilità di non retribuire il lavoratore sprovvisto del Green Pass. Il lavoratore, per i periodi di assenza ingiustificata, ha la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria dei contributi (art. 5, D.Lgs. n. 564/1996).
Nell’ipotesi di sopravvenute valutazioni in merito alla non conformità delle certificazioni COVID-19 già acquisite da parte dei datori di lavoro, che determinino l’adozione di un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, con ripetizione della retribuzione di spettanza del lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione. Di converso, nelle ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione precedentemente adottato dal datore di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, lo stesso sarà tenuto all’assolvimento, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata, oltre agli oneri accessori.
L’INPS fornisce inoltre ulteriori chiarimenti in relazione ad alcune prestazioni previdenziali per i lavoratori del settore privato in assenza del Green Pass del lavoratore.
In particolare, si conferma che per i lavoratori sprovvisti del Green Pass, nelle giornate di assenza, non vi è la copertura con le tutele previste per i lavoratori dipendenti. Tuttavia nelle giornate diverse da quelle interessate dall'assenza ingiustificata, è prevista la possibilità di fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro (ad esempio, assenze per malattia, permessi di cui alla Legge n. 104/1992 o congedo parentale, ecc.).
Sempre per i giorni di assenza ingiustificate per mancanza del Green Pass, i lavoratori non potranno essere stati oggetto di ammortizzatori sociali.
Nel caso di sospensione del lavoratore, l’indennità di malattia può essere indennizzata solo qualora l’evento si sia verificato prima del provvedimento di sospensione e si sia protratto oltre il termine della sospensione.
Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, poiché le cause dell’assenza sono imputabili al lavoratore, lo stesso perde quindi il diritto all’ammortizzatore.
I congedi obbligatori a tutela del diritto delle madri lavoratrici ed il congedo parentale sono comunque indennizzati ai lavoratori. Sono compresi tra i soggetti indennizzabili i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
Infine, per quanto riguarda i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 ed il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, l’indennizzo compete previo accertamento dei requisiti sanitati e amministrativi richiesti dalla relativa normativa.